Canone demaniale nautica da diporto secondo l’atto concessorio accettato (Cons. Stato n. 2933 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione del canone delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, il criterio delle tariffe differenziate per tipologia di occupazione si applica a tutte le aree assentite, comprese quelle occupate da opere di difficile rimozione. L’estensione dei criteri di cui all’art. 1, comma 252, della l. n. 296/2006 opera anche per i rapporti concessori anteriori, purché l’atto concessorio richiami espressamente i commi 251 e 252 e sia stato accettato senza contestazione. L’art. 100, comma 3, del d.l. n. 104/2020 riguarda le sole pertinenze demaniali e non incide sul canone dovuto per le aree occupate da manufatti del concessionario. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva non esaminata in primo grado deve essere riproposta in appello a pena di decadenza con la memoria di costituzione depositata nel termine di sessanta giorni.

Il Fatto

Una società subentra nel 2001 in una concessione demaniale marittima risalente al 1988, avente ad oggetto un’area demaniale e uno specchio acqueo destinati ad approdo turistico. Per effetto del d.lgs. n. 234/2001 le funzioni amministrative passano alla Regione, che nel 2011 stipula con la società un nuovo atto concessorio per i residui ventisette anni.

La società contesta la nota regionale di richiesta del canone per gli anni 2021 e 2022, assumendo che il canone dovesse restare quello dell’atto di sottomissione del 1988 e che le aree coperte da opere di difficile rimozione realizzate dal concessionario non potessero entrare nella base di calcolo. Il TAR Sardegna respinge il ricorso; la società propone appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia del Demanio. L’eccezione è inammissibile: la notifica dell’appello si è perfezionata il 28 febbraio 2025, mentre la memoria è stata depositata il 10 gennaio 2026, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.a.

Nel merito, l’appellante invoca la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 1, comma 252, della l. n. 296/2006 ricavata dalla Corte costituzionale n. 29 del 2017 e dalla Sez. VI n. 218 del 2018: i canoni commisurati ai valori di mercato riguarderebbero solo le concessioni comprensive di pertinenze demaniali già esistenti all’avvio del rapporto. Secondo la società, le aree occupate dai moli e dalle banchine realizzati da essa nel corso del rapporto non avrebbero dovuto essere incluse nella base di calcolo.

Il Consiglio di Stato non condivide l’esito preteso. Il criterio richiamato dalla società impone di guardare alla natura e alle caratteristiche dei beni all’avvio del rapporto. L’atto concessorio del 2011, peraltro successivo alla l. n. 296/2006, ricomprende espressamente nell’oggetto lo specchio acqueo libero, le aree destinate a opere di facile rimozione e quelle destinate a opere di difficile rimozione; all’art. 7 quantifica il canone in applicazione esplicita dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 400/1993 e dell’art. 1, comma 252, della l. n. 296/2006. Quel contenuto è stato liberamente accettato dalla società, che non ha contestato gli artt. 2 e 7.

Quanto all’art. 100, comma 3, del d.l. n. 104/2020, il Collegio ne ribadisce l’estraneità alla fattispecie: la disposizione opera sul canone delle pertinenze demaniali, come reso palese dal richiamo al comma 2, che modifica l’art. 3 del d.l. n. 400/1993 nella parte relativa alle pertinenze destinate ad attività commerciali. È pacifico che nella concessione in esame non ricorrono pertinenze demaniali.

La censura relativa all’aumento del 25,15% rispetto alle misure unitarie del decreto direttoriale del 30 dicembre 2022 è solo enunciata nella rubrica del motivo e non sviluppata: è quindi inammissibile per difetto di specificità ex art. 101, comma 1, c.p.a.. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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