Sei scatti stipendiali al T.F.S. anche per cessazione volontaria dal servizio (TAR Calabria n. 1974 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 spetta al personale delle forze di polizia ammesso al trattamento di fine servizio anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, in presenza del duplice presupposto dell’anzianità anagrafica di 55 anni e di 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno in cui maturano i due requisiti non è presidiato da alcuna decadenza: esso è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo, secondo il combinato disposto dei commi 2 e 3 della medesima disposizione. La disciplina del ricalcolo del T.F.S. è autonoma rispetto a quella della pensione di anzianità, non operando il comma 2 alcun rinvio ai presupposti di quest’ultima. Un eventuale difetto di coordinamento normativo resta rimesso al legislatore e non può essere corretto in via interpretativa.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, è stato collocato in quiescenza su propria domanda, dopo aver maturato 42 anni di servizio utile e 56 anni di età. Nei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S., direzione provinciale di Cosenza, non risultano inclusi i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990.

Il lavoratore ha quindi agito davanti al giudice amministrativo per l’annullamento dei prospetti, nella parte in cui non attribuiscono il beneficio, e per l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita, con interessi e rivalutazione. L’I.N.P.S. si è difeso sostenendo il difetto dei presupposti: il beneficio spetterebbe alle sole cessazioni per età, inabilità o decesso, mentre la cessazione a domanda richiederebbe la presentazione dell’istanza entro il 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità, con conseguente decadenza del diritto.

La Motivazione della Corte

In rito il Collegio disattende l’eccezione di irricevibilità avanzata dall’Istituto previdenziale. La controversia non introduce un’azione avverso il silenzio, ma è preordinata all’accertamento di un diritto e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm., involgendo il rapporto di lavoro di personale in regime di diritto pubblico.

Nel merito il Tribunale ritiene fondate le censure, richiamando i propri precedenti — T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 26 maggio 2025, n. 906 e 7 ottobre 2024, n. 1426 — e la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Il punto centrale è la distinzione tra due regimi giuridici di diverso oggetto: quello dettato dall’art. 6-bis del D.L. 387/1987, che determina la base di calcolo del trattamento di fine servizio mediante sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, e quello relativo ai presupposti della pensione di anzianità. La corrispondenza tra i rispettivi requisiti, esistente in origine, è venuta meno per effetto delle sopravvenienze normative e non può fondare una connessione permanente tra i due istituti.

La difesa dell’Istituto sovrappone quindi due discipline non sovrapponibili: il comma 2 dell’art. 6-bis non richiama la pensione di anzianità, ma esplicita con espressioni numeriche univoche il dato anagrafico e quello contributivo richiesti per la maggiorazione. Eventuali difetti di coordinamento normativo competono al legislatore, non all’interprete. Il Consiglio di Stato ha già chiarito che la cessazione a domanda fa sorgere il diritto al beneficio e che l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile, senza modificare il regime del trattamento di fine servizio (Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2985 e 22 novembre 2023, n. 9997; C.G.A.R.S. 9 marzo 2023, n. 209).

Quanto alla decadenza, il Collegio rileva che il legislatore, se avesse inteso collegare alla mancata osservanza del termine del 30 giugno un effetto così incisivo, lo avrebbe previsto espressamente. La lettura combinata dei commi 2 e 3 mostra che il rispetto del termine serve solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2985 del 2023 e dalla Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231, secondo cui l’eventuale ambiguità della disposizione non consente di trarre conseguenze decadenziali.

Il ricorso è quindi accolto: accertato il diritto del ricorrente ai sei scatti stipendiali, l’I.N.P.S. è condannato alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e al pagamento delle somme aggiuntive, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Le spese sono compensate in ragione della non univoca giurisprudenza in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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