L’acquisizione sanante ex art. 42-bis spetta al Consiglio comunale, non all’ufficio tecnico (Cons. Stato n. 4504 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di acquisizione sanante adottato ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 esorbita dalla competenza dell’ufficio tecnico o per le espropriazioni, cui spettano i soli atti esecutivi della procedura ablatoria rituale. Per gli enti locali la scelta se acquisire o restituire il bene rientra nelle attribuzioni del Consiglio comunale in materia di acquisti e alienazioni immobiliari ex art. 42, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, implicando valutazioni di interesse pubblico, di bilancio, urbanistiche e di programmazione. Il vizio di incompetenza relativa, in quanto riferito a cause di invalidità sostanziali, è assorbente rispetto agli altri motivi e impone la rimessione dell’affare all’autorità competente. La domanda risarcitoria per occupazione divenuta illegittima a seguito della sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.

Il Fatto

I proprietari di un fondo agricolo hanno impugnato davanti al TAR Campania il decreto con cui il responsabile dell’ufficio tecnico comunale aveva disposto, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, l’acquisizione sanante al patrimonio comunale di una porzione di terreno, occupata per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Con lo stesso ricorso hanno chiesto la restituzione del fondo e il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima di ulteriori particelle, poi restituite.

Il TAR ha respinto il motivo di incompetenza, ritenuto adeguatamente motivato il decreto e sussistente l’interlocuzione procedimentale; ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sia sulla pretesa indennitaria, sia sulla domanda risarcitoria relativa alle particelle restituite, qualificata come retrocessione di beni occupati sine titulo. I proprietari hanno proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione della notifica dell’atto di appello. L’appellante ha documentato l’invio della PEC all’indirizzo indicato dal Comune nella memoria di costituzione di primo grado, il rifiuto del sistema per indirizzo non valido e l’inesistenza dell’indirizzo del difensore dell’ente, collocato in pensione. Correttamente, dunque, la notifica è stata effettuata all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi, tra i luoghi di notificazione previsti dall’art. 93, comma 1, c.p.a. L’appello è ammissibile.

Nel merito, la Corte ricostruisce il dibattito sulla graduazione dei motivi e sull’obbligo del giudice di trattare per primo il vizio di incompetenza. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 5 del 27 aprile 2015, ribadisce che la regola è il divieto di assorbimento dei motivi, ma che l’incompetenza relativa integra l’eccezione della pregiudizialità necessaria: essa attiene a cause di invalidità sostanziali talmente gravi da imporre la trattazione prioritaria, a tutela dell’interesse collettivo alla legalità dell’azione amministrativa. L’attività svolta da un organo incompetente è parificabile all’attività amministrativa non ancora esercitata.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che l’art. 42-bis impone complesse valutazioni di ordine politico e di bilanciamento degli interessi, che non possono che riferirsi all’organo di indirizzo politico-amministrativo. Né risulta che l’acquisto sia stato previamente previsto in un atto fondamentale del Consiglio. La scelta tra acquisire e restituire incide su bilancio, programmazione e pianificazione territoriale: donde l’esclusione della competenza dell’ufficio tecnico e della Giunta, e l’attribuzione al Consiglio comunale ex art. 42, comma 2, d.lgs. n. 267/2000.

Il motivo è fondato; l’accoglimento del vizio di incompetenza comporta l’assorbimento degli altri motivi relativi al medesimo decreto e la rimessione all’autorità competente. Quanto al motivo sulla domanda risarcitoria, il Collegio osserva che le particelle erano state occupate in forza di un legittimo decreto di occupazione d’urgenza e di una valida dichiarazione di pubblica utilità; la sopravvenuta inefficacia ha reso illegittima l’occupazione dal giorno successivo alla scadenza fino alla restituzione. La pretesa rientra perciò nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con riforma del capo di sentenza e rimessione al TAR ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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