Ottemperanza al giudicato sul diritto alla Carta elettronica docente (TAR Marche n. 206 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo giudiziale, senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione, integra il presupposto di procedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato e assegna un termine per l’adempimento. La nomina del Commissario ad acta, disposta sin d’ora per il caso di perdurante inerzia, costituisce misura sufficiente in funzione acceleratoria, con conseguente rigetto della richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. in assenza di particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento. L’inottemperanza non contestata al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona una sentenza che ha dichiarato il suo diritto all’attivazione della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, con assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, e ha condannato l’Amministrazione all’esecuzione della relativa prestazione. Sulla sentenza, ritualmente notificata, si è formato il giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale in data 22 novembre 2024.
Ritenendo che il titolo non fosse stato eseguito, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di stile. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 20 marzo 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto la procedibilità del ricorso, verificando che tra la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa fosse decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il TAR ha sottolineato che l’Amministrazione costituita non ha opposto effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine di legge.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, qualora non vi abbia già provveduto nelle more, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il Ministero è tenuto ad attivarsi fornendo la propria collaborazione alle Amministrazioni periferiche coinvolte nel procedimento di pagamento.
Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato.
Il Collegio ha invece rigettato la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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