Cittadinanza: residenza decennale e dovere di istruttoria completa della PA (TAR Trentino-Alto Adige n. 33 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, il requisito della residenza legale ultradecennale deve essere accertato in conformità alla disciplina anagrafica e va riferito, con connotazione di attualità e continuità, al momento della presentazione della domanda. L’amministrazione non può dichiarare inammissibile l’istanza sulla base di un’istruttoria incompleta. Essa è tenuta, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990, ad acquisire d’ufficio i certificati di residenza detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni e, in caso di incompletezza o irregolarità della domanda, a invitare l’interessato a integrarla e regolarizzarla ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 362/1994. Il preavviso di rigetto generico, che non renda percepibile l’errore del richiedente, integra violazione del contraddittorio procedimentale.

Il Fatto

La ricorrente, straniera stabilmente presente in Italia, ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, dichiarando di risiedere nel territorio nazionale da oltre dieci anni e indicando le pregresse residenze.

L’Ufficio cittadinanza del Commissariato del Governo ha chiesto riscontri all’anagrafe comunale, ricevendo una risposta di assenza del nominativo per un periodo intermedio. Su questa base ha inviato un preavviso di rigetto, contestando il difetto di residenza decennale continuativa. La ricorrente ha replicato in modo essenziale, richiamando il possesso del permesso di soggiorno. L’amministrazione ha quindi emesso decreto di inammissibilità della domanda. La ricorrente ha impugnato il decreto e il preavviso, deducendo difetto istruttorio e travisamento dei fatti, avendo documentato con certificati storici la residenza continuativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la nozione di residenza legale ultradecennale, che esige non la mera presenza, ma il mantenimento di una situazione fattuale ininterrotta accertata secondo la disciplina anagrafica. Assume rilievo, pertanto, solo il periodo certificato dall’autorità anagrafica, perché la legge demanda ai registri la determinazione della popolazione residente. La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza e quella di altri TAR.

Il Tribunale precisa che il requisito deve sussistere al momento della domanda, con carattere di attualità e continuità. Non può supplirvi un soggiorno legale pregresso, anche ultradecennale, ma giuridicamente concluso e collocato in discontinuità temporale rispetto all’istanza. La regola sostanziale, dunque, non viene superata.

Il profilo decisivo è però processuale e procedimentale. L’amministrazione aveva fondato il diniego su una risposta anagrafica negativa relativa a un solo comune, senza considerare gli altri periodi. Il preavviso di rigetto era generico e non menzionava l’accertamento negativo presso il diverso comune, sicché la ricorrente non poteva percepire l’errore commesso nell’indicazione della residenza e porvi rimedio.

La Corte richiama l’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 362/1994, che impone di invitare il richiedente a integrare o regolarizzare la domanda, e l’art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990, che impone l’acquisizione d’ufficio dei documenti detenuti da altre amministrazioni, in coerenza con il divieto di aggravamento del procedimento. Il Ministero dell’Interno, che gestisce l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ben avrebbe potuto accedere direttamente ai certificati.

Da qui l’illegittimità del provvedimento, nella parte in cui non ha valutato il possesso del requisito in assenza di una completa istruttoria. Il ricorso è accolto e il decreto annullato ai fini di un adeguato riesame, in contraddittorio, della posizione della ricorrente. Le spese sono compensate per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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