Ricorso improcedibile per sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 340 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione della causa nel merito determina l’improcedibilità del ricorso per carenza d’interesse. L’interesse alla decisione costituisce condizione dell’azione che deve permanere per tutto il corso del giudizio: il suo venir meno rende inutile e non più esigibile una pronuncia di merito. Il giudice, preso atto della dichiarazione di parte, dichiara l’improcedibilità senza esaminare le censure articolate. La compensazione integrale delle spese è disposta in presenza di giusti motivi, valutati in relazione all’andamento complessivo della controversia.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato i verbali della sottocommissione d’esame e gli atti connessi relativi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, a.s. 2019/2020. Con il ricorso ha chiesto l’annullamento degli atti nella parte in cui gli è stato attribuito il punteggio finale inferiore al minimo richiesto, con conseguente declaratoria di non superamento dell’esame. Il Ministero dell’Istruzione si è costituito per resistere.

Con ordinanza cautelare la domanda di sospensione è stata respinta. Dopo il pagamento del contributo unificato nel 2020 le parti non hanno svolto ulteriori attività processuali. La causa è stata quindi iscritta nel ruolo aggiunto dell’udienza di merito dell’8 maggio 2024 per verificare la persistenza dell’interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che, con nota depositata in data 7 maggio 2024, la parte ricorrente, personalmente e tramite il proprio procuratore, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della causa nel merito. La dichiarazione proviene dunque dalla parte e dal difensore munito di procura, e ha ad oggetto proprio l’interesse che legittima la prosecuzione del giudizio.

Il Tribunale prende atto di tale dichiarazione ai fini della conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. L’interesse alla decisione è condizione dell’azione e deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma per tutto lo svolgimento del rapporto processuale. Venuto meno tale presupposto, la pronuncia di merito diviene inutile rispetto alla sfera giuridica del ricorrente.

La circostanza che la causa sia stata iscritta nel ruolo aggiunto proprio per verificare l’attuale persistenza dell’interesse conferma che il Tribunale ha inteso accertare la permanenza della condizione dell’azione prima di definire il giudizio. L’esito di tale verifica è stato negativo, con la conseguenza che le censure articolate contro i verbali d’esame non sono state esaminate nel merito.

Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti. La statuizione riflette una valutazione complessiva dell’andamento della controversia, nella quale la definizione in rito consegue a una scelta processuale della stessa parte ricorrente.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese di lite e con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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