Aggiunta del cognome materno al minore: serve l’istanza congiunta dei genitori (Cons. Stato n. 4932 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per la modifica o l’aggiunta del cognome di un soggetto minorenne il procedimento amministrativo di competenza del Ministero dell’interno richiede l’istanza congiunta di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, oppure l’istanza di uno solo con il consenso espresso dell’altro. Il dissenso del padre preclude la procedibilità dell’istanza unilaterale della madre, indipendentemente dalle ragioni del dissenso. In caso di disaccordo, ogni questione di particolare importanza concernente il minore, compresa l’attribuzione del cognome, è rimessa al procedimento civilistico di volontaria giurisdizione, secondo il combinato disposto degli artt. 316, comma 2, e 320, comma 2, cod. civ. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, cod. civ. pronunciata con Corte cost. n. 131/2022 opera esclusivamente sul momento attributivo originario del cognome, non sulla modifica successiva di un cognome già attribuito.
Il Fatto
Il minore nasce durante una convivenza more uxorio poi cessata, in un contesto di conflitto tra i genitori tale da determinare l’affidamento del minore ai servizi sociali per talune incombenze e la nomina di un curatore speciale. Il Prefetto di Milano autorizza, su richiesta unilaterale della madre e nonostante l’opposizione del padre, l’aggiunta del cognome materno a quello del figlio.
Il padre impugna il provvedimento prefettizio davanti al TAR Lombardia, che con la sentenza n. 2676/2024 accoglie il ricorso e annulla il decreto. La madre propone appello in proprio e nella qualità di genitore del minore, incentrando le proprie censure sulla portata innovativa della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il nodo della controversia nel dissenso del padre, a prescindere dalle relative ragioni. Da tale dissenso deriva l’impraticabilità del procedimento amministrativo di cambio o aggiunta del cognome in assenza di un’istanza congiunta dei genitori esercenti la potestà sul minore.
Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione del quadro normativo: per la modifica del cognome di un minorenne devono attivare il procedimento entrambi i genitori, oppure uno solo con il consenso espresso dell’altro. In caso di disaccordo, la questione di particolare importanza va ricondotta al procedimento civilistico di volontaria giurisdizione, in forza del combinato disposto degli artt. 320, comma 2, e 316, comma 2, cod. civ.
La Corte respinge l’argomento centrale dell’appellante. La pronuncia di incostituzionalità dell’art. 262, primo comma, cod. civ. è riferita alla sola ipotesi di attribuzione originaria del cognome e non al diverso caso di modifica successiva qui rilevante. Il giudice delle leggi ha espressamente circoscritto la declaratoria alle ipotesi in cui l’attribuzione non sia ancora avvenuta o in cui sulla prima attribuzione penda un procedimento giurisdizionale, legittimando così la distinzione tra prima attribuzione e modifica postuma. La fattispecie resta dunque esclusa, ratione temporis, dal raggio di operatività della sentenza.
Il Collegio richiama la propria Sez. III n. 6000/2024, resa su un caso non perfettamente sovrapponibile ma espressiva del principio per cui le ipotesi dell’art. 262 cod. civ. e dell’art. 89 d.P.R. n. 396/2000 coesistono nell’ordinamento, richiedendo presupposti differenti e rispondendo a esigenze diverse. Ne deriva che l’istanza di cambiamento del cognome proposta dalla madre va presentata dinanzi al Tribunale per i minorenni. Il Collegio rileva altresì che l’appellante ha parallelamente avviato il procedimento di volontaria giurisdizione.
L’appello è pertanto respinto. La novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di causa.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 262 c.c. – Cognome del figlio nato fuori del matrimonio
- Art. 316 c.c. – Responsabilità genitoriale
- Art. 320 c.c. – Rappresentanza e amministrazione