Acquisizione gratuita al patrimonio comunale e titolarità catastale al momento dell’adozione dell’atto (TAR Sicilia n. 1532 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti sanzionatori in materia urbanistico-edilizia, compresa l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, sono legittimamente adottati e notificati nei confronti del proprietario catastale dell’immobile, quale risultante al momento della loro emanazione. Il dato catastale ha valore indiziario sulla titolarità del diritto di proprietà e non è fonte di prova certa della situazione reale, ma resta idoneo a individuare il destinatario degli atti fino a prova contraria. Gli aggiornamenti catastali intervenuti in epoca successiva non retroagiscono e non inficiano la legittimità degli atti già adottati. Le richieste di sanatoria presentate da altri soggetti non incidono, di per sé, sulla titolarità dei diritti di proprietà sulle aree interessate.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano davanti al TAR Sicilia la determinazione con cui il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di immobili e dell’area di sedime, realizzati abusivamente, previa ordinanza di demolizione non ottemperata. Sostenevano di essere comproprietari pro quota indivisa delle aree, trasferite loro con decreti del Giudice dell’esecuzione del 2006 e del 2007, a seguito dell’aggiudicazione delle unità immobiliari realizzate dalla cooperativa. Assumevano che i provvedimenti, indirizzati alla cooperativa quale proprietaria e a una sola comproprietaria quale autrice dell’abuso, fossero illegittimi per mancata notificazione nei loro confronti.
Il Comune eccepiva il difetto di legittimazione attiva, non risultando dai decreti di trasferimento alcun riferimento alle particelle acquisite, rimaste intestate alla cooperativa. Deduceva inoltre che, in sede di mediazione, i ricorrenti avevano contestato la titolarità in capo alla cooperativa e chiesto il riconoscimento dell’usucapione, circostanza incompatibile con l’assunta comproprietà.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha giudicato infondato il ricorso. La tesi centrale — secondo cui i reali titolari delle aree sarebbero stati i ricorrenti — è smentita dai decreti di trasferimento del 7 luglio 2006 e del 15 novembre 2007, nei quali manca qualsiasi riferimento alle particelle oggetto del provvedimento acquisitivo. Tale assenza va letta come permanenza della titolarità in capo alla cooperativa. L’assegnazione in comproprietà delle asserite aree comuni avrebbe richiesto un’esplicita statuizione nei provvedimenti giudiziali, non desumibile dall’assegnazione individuale degli appartamenti.
Il Tribunale ha richiamato le statuizioni della propria sentenza n. 2806/2024, resa su ricorso di una delle comproprietarie e relativa a una delle particelle in esame, estendibili anche all’altra. In quella sede si è affermato che solo in data 7 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate aveva individuato la proprietà pro quota indivisa delle aree comuni in capo agli assegnatari. Ne consegue che, alla data dell’ordinanza di demolizione (11 luglio 2022) e della determina di acquisizione (27 aprile 2023), le aree risultavano ancora in proprietà della cooperativa, sicché il Comune non errò nell’indirizzare gli atti alla stessa.
Il Collegio ha poi precisato la valenza degli aggiornamenti catastali, richiamando l’orientamento del Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2747: i dati catastali hanno valenza probatoria sussidiaria, ma i provvedimenti sanzionatori sono legittimamente adottati nei confronti dei proprietari catastali, dovendosi prescindere dai rapporti interprivati tra autori degli abusi e proprietari. Ha aggiunto il richiamo a Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2015, n. 631, sul valore indiziario dell’accatastamento quanto alla titolarità del diritto di proprietà.
La cronologia esatta dei fatti priva di fondamento l’argomento fondato sull’aggiornamento catastale, avvenuto dopo l’emanazione di entrambi gli atti. La titolarità delle aree in capo alla comunione indivisa dei ricorrenti non era, del resto, incontestata: dal verbale di mediazione del 9 marzo 2023 emergeva anzi l’esistenza di contestazione tra ricorrenti e cooperativa in ordine alla proprietà.
Infine, la presentazione delle CILA in sanatoria da parte di alcuni ricorrenti non è stata ritenuta idonea a incidere, di per sé, sulla titolarità dei diritti di proprietà sulle medesime aree. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese di causa in ragione della peculiarità delle questioni controverse.
Nota della Redazione
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