Acquisizione sanante riservata al Consiglio comunale con obbligo di restituzione del bene (TAR Sicilia n. 2711 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 rientra nella competenza del Consiglio comunale e non del dirigente, perché la natura prettamente discrezionale dell’atto, riconducibile all’indirizzo politico dell’ente, esclude che esso possa qualificarsi come implicitamente previsto in atti fondamentali del Consiglio o come mera esecuzione degli stessi. Il diniego opposto dal dirigente è pertanto affetto da incompetenza e va annullato, con assorbimento delle ulteriori censure. Accertata l’occupazione senza titolo, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di restituire il bene, previa riduzione in pristino, ovvero di acquisirlo ex art. 42-bis o ad altro titolo, con risarcimento del danno da occupazione illegittima. Ogni controversia sul quantum dell’indennizzo spetta al giudice ordinario.

Il Fatto

Con decreto assessoriale del 1987 il Comune approvava il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare “Trappeto sud”. Sul presupposto di tale atto il Sindaco autorizzava, con decreto del febbraio 1990, l’occupazione temporanea e d’urgenza di un terreno di proprietà del dante causa della ricorrente, per circa mq. 10.877. Nell’aprile 1990 il Comune si immetteva nel possesso, previa redazione dello stato di consistenza, e realizzava l’opera pubblica.

La proprietaria, subentrata al dante causa, chiedeva nel gennaio 2023 l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, con indennizzo e risarcimento. Non ricevendo risposta, agiva ex art. 117 c.p.a. contro il silenzio. Nel corso del giudizio il dirigente comunale opponeva un diniego, impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che, con la nota del gennaio 2024, è venuto meno il silenzio-inadempimento del Comune. Il ricorso principale è quindi improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, come già statuito da una precedente sentenza non definitiva della stessa Sezione.

Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale esamina la censura di incompetenza. Il provvedimento è stato adottato dal dirigente del P.O. Espropriazioni e Occupazioni, anziché dal Consiglio comunale. La doglianza è fondata. Richiamando un precedente specifico del TAR Sicilia – Palermo e l’orientamento più ampio della giurisprudenza amministrativa, il Collegio afferma che la particolare natura dell’acquisizione sanante, riconducibile all’alveo della discrezionalità propria dell’organo di indirizzo politico, richiede una formale e compiuta espressione di volontà dell’ente manifestata necessariamente dal Consiglio comunale. Ai dirigenti possono essere demandati solo compiti strettamente esecutivi.

Il ricorso per motivi aggiunti è quindi accolto quanto alla domanda impugnatoria, con scrutinio limitato alla sola censura di incompetenza e con assorbimento di tutti i rimanenti motivi, e il provvedimento è annullato.

Quanto alla domanda restitutoria e risarcitoria, il Tribunale esclude l’accoglimento per l’intera area occupata e per il danno da interclusione, essendo già intervenuta sul punto una dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con pronuncia del C.G.A.R.S. confermativa. Infondata è anche la domanda di acquisizione dei fondi come relitti, che presuppone una formale occupazione.

Accertato che il Comune non ha perfezionato alcun valido titolo di acquisto tra la vana convocazione del dante causa del 1998 e la scadenza del termine di legittima occupazione, il Collegio ordina all’Amministrazione di restituire il bene, previa eventuale riduzione in pristino, con risarcimento del danno da occupazione illegittima, ovvero di procedere all’acquisizione ex art. 42-bis. La condotta del dante causa, intrinsecamente contraddittoria, giustifica la compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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