Accesso difensivo del subfornitore agli atti di gara prevale sul segreto tecnico (TAR Sicilia n. 2718 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il subfornitore che abbia intrattenuto con l’aggiudicatario trattative avanzate, documentate da uno scambio cospicuo di informazioni tecniche e di preventivi, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti della procedura di gara, funzionale a valutare l’esercizio di un’azione di responsabilità precontrattuale o contrattuale. L’assenza di un contratto di subfornitura e il mancato ricorso al subappalto non escludono la posizione giuridica differenziata del richiedente. Il segreto tecnico e commerciale dell’aggiudicatario ha carattere recessivo rispetto all’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990; le esigenze di riservatezza vanno soddisfatte mediante oscuramento dei dati non strumentali all’interesse conoscitivo. L’accesso civico generalizzato ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013 non è esperibile quando la pretesa sia dichiaratamente finalizzata a un interesse egoistico.
Il Fatto
Il Consorzio per le Autostrade Siciliane indice una gara aperta per un sistema di monitoraggio dinamico di ponti e viadotti, aggiudicata a un RTI con decreto dirigenziale. Una società, che aveva fornito all’aggiudicatario componenti di sensoristica e lo schema di architettura del sistema in fase di predisposizione dell’offerta tecnica, chiede l’accesso a offerte, verbali delle sedute riservate, atti di verifica dell’anomalia, contratto e comunicazioni sulle forniture. La richiesta si fonda sull’art. 22 e ss. l. n. 241/1990 e sull’art. 5 d.lgs. n. 33/2013.
L’istanza non viene riscontrata e si forma il silenzio-rigetto. La società propone ricorso per l’annullamento del diniego e per l’accertamento del diritto all’ostensione, con ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, cod. proc. amm. Il Consorzio eccepisce che la ricorrente è mero subfornitore, non titolare di posizione differenziata. L’aggiudicatario eccepisce l’inammissibilità per difetto di interesse, il carattere esplorativo della richiesta e il rischio di divulgazione di segreti tecnici e commerciali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio inverte l’ordine delle censure e affronta il secondo motivo. L’accesso civico generalizzato risponde a un’esigenza di cittadinanza attiva e non può essere piegato a interessi egoistici, pena la sua riduzione a surrogato dell’accesso documentale: sul punto richiama Cons. Stato, sez. V, n. 6589 del 2023, oltre a TAR Campania n. 122 del 2021 e TAR Lombardia n. 414 del 2020. La pretesa della ricorrente ha connotazione personale e il motivo è infondato.
Passando all’accesso documentale, la norma applicabile ratione temporis è l’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, che rinvia agli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990. L’art. 22, comma 1, lett. b) richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento; l’art. 24, comma 7 garantisce l’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti. Lo scambio di e-mail tra la ricorrente, il suo distributore e un’impresa del RTI prova il grado elevato delle trattative. La relazione tecnica della stazione appaltante richiama gli stessi componenti che la ricorrente si era impegnata a fornire; i preventivi risultano inviati già nel gennaio 2023 e poi a luglio; la stessa aggiudicataria ammette i contatti commerciali. La ricorrente è quindi titolare di una posizione giuridica differenziata.
Il Collegio esclude la rilevanza del mancato subappalto, richiamando TAR Sicilia, Palermo, sez. III, n. 838 del 2022: anche il subfornitore ha interesse all’adempimento dell’impegno assunto dall’appaltatore. Né rileva l’assenza di un contratto di subfornitura, poiché l’accesso serve a valutare la responsabilità precontrattuale per il tempo e i costi impiegati. Sulla riservatezza, la giurisprudenza maggioritaria assegna carattere recessivo al segreto tecnico rispetto all’accesso difensivo (TAR Lazio n. 5714 del 2022); l’equilibrio si raggiunge con il parziale oscuramento (Cons. Stato, sez. III, n. 4312 del 2018). I dati sui servizi svolti, sulle maestranze e sul personale vanno oscurati; per approccio metodologico e proposte migliorative l’Amministrazione opera il bilanciamento.
Il ricorso è accolto e l’esibizione è ordinata entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in solido tra Amministrazione e controinteressata.
Nota della Redazione
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