Sgombero di bene confiscato e diniego di locazione: potere discrezionale dell’ANBSC (Cons. Stato n. 2810 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui l’ANBSC intima il rilascio di un immobile confiscato alla criminalità organizzata occupato sine titulo presenta natura vincolata, sicché la mancata destinazione attuale del bene a fini pubblici non impone all’Agenzia di tollerare l’occupazione. Il potere discrezionale attribuito dall’art. 45-bis d.lgs. n. 159/2011 concerne esclusivamente l’eventuale differimento dell’esecuzione dello sgombero e non la legittimità dell’intimazione. In capo agli occupanti non è configurabile alcun diritto alla locazione del bene confiscato. La valutazione dell’affidabilità e della solvibilità degli aspiranti locatari può fondarsi sulla protratta occupazione gratuita, sull’omesso versamento dell’indennità e sull’assenza di iniziative collaborative, anche sotto forma di piani di rientro.

Il Fatto

Gli appellanti occupano sine titulo, senza corrispondere alcuna indennità, un immobile loro confiscato divenuto definitivamente indisponibile nel 2012. Una prima istanza di locazione, respinta dall’Agenzia, è stata annullata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2411/2025 per violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, con conseguente obbligo di rinnovata valutazione.

Esaurito il contraddittorio procedimentale, l’ANBSC ha ribadito il diniego e intimato il rilascio. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. Gli occupanti hanno proposto appello, sostenendo che il precedente giudicato avrebbe imposto la stipula della locazione e lamentando l’illogicità del giudizio di insolvibilità e il difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello rilevando anzitutto il travisamento del precedente. La sentenza n. 2411/2025 ha annullato il diniego per ragioni procedimentali, ma non ha imposto né la locazione né l’assenso alla prosecuzione dell’occupazione. Ha riconosciuto solo la possibilità astratta di differire lo sgombero, nell’esercizio di un potere discrezionale funzionale alla valutazione dell’interesse pubblico e implicante, ove si ritenga percorribile l’affidamento in locazione, una prognosi favorevole sull’affidabilità degli occupanti.

Quanto al perimetro dell’art. 45-bis d.lgs. n. 159/2011, la Sezione conferma che l’intimazione ha natura vincolata e che la valutazione concerne esclusivamente l’eventuale differimento dell’esecuzione. Gli occupanti non vantano alcuna titolarità di un preteso diritto alla locazione.

Il mancato differimento si fonda su tre elementi razionali: l’occupazione ultra-decennale, l’omessa corresponsione di qualunque indennità e l’assenza di comportamenti collaborativi, quali richieste di rateizzazione o ricerca di soluzioni abitative alternative. Tali elementi, non contraddetti da prova contraria, integrano un indice sufficiente di non affidabilità e una motivazione coerente e logica.

La censura sull’insolvenza non è condivisibile: l’Agenzia non ha contestato l’incapacità di pagare in unica soluzione, ma la totale assenza di piani di rientro e la mancata dimostrazione di redditi leciti adeguati. Quanto all’inutilizzabilità del bene per fini pubblici, essa non obbliga alla procrastinazione dell’occupazione: l’interesse pubblico primario è alla riacquisizione della piena disponibilità, anche in vista della destinazione secondo l’art. 48 del d.lgs. n. 159/2011, compresa la vendita. Le indicazioni del Comune e dei Carabinieri restano mere informazioni istruttorie, non vincolanti. La presenza di minori è stata valutata con il previsto intervento dei servizi sociali.

La sentenza del TAR Lazio n. 15698/2025 è pertanto confermata integralmente, con compensazione delle spese in ragione della natura delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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