Acquisizione sanante: onere di motivazione sul piano di dismissioni e sui costi (Cons. Stato n. 1970 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 esige una motivazione che dia conto, in concreto e con riferimento al singolo immobile, della prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato. La valutazione comparativa non può risolversi nella constatazione dell’irreversibile trasformazione né nella mera antieconomicità della restituzione. L’amministrazione deve esplicitare la scelta anche quando il cespite sia inserito in un piano di dismissione e sia stato aggiudicato a terzi, chiarendo la funzionalizzazione dell’acquisizione all’alienazione. Il riferimento al piano di riequilibrio finanziario, addotto dalla difesa dell’ente solo nel corso del giudizio, integra motivazione postuma inammissibile e non sana il deficit dell’atto, in violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

Il Fatto

Il Comune ha occupato nel 2002 un terreno dei ricorrenti per la realizzazione di un Centro servizi nell’ambito di un piano per insediamenti produttivi. Una pronuncia del TAR Campania, divenuta esecutiva, ha accertato l’inefficacia della procedura espropriativa per assenza di valido titolo, imponendo la restituzione del bene previo ripristino, ovvero la sua acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

Nelle more del giudizio di ottemperanza il Comune ha adottato la delibera consiliare di acquisizione sanante, richiamando una relazione tecnica istruttoria. I proprietari hanno impugnato l’atto davanti al TAR, che ha respinto in parte per difetto di giurisdizione sulle contestazioni patrimoniali e nel resto nel merito. Il bene, medio tempore, è stato alienato a una società terza mediante procedura competitiva. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, fondata sull’alienazione del bene a terzi. L’eccezione è infondata: la vendita è successiva al provvedimento di acquisizione controverso e, secondo i principi affermati dalla stessa Sezione (sentenza n. 5723 del 2 luglio 2025), non elimina l’interesse all’annullamento dell’atto.

Sul difetto di giurisdizione dichiarato dal primo giudice, la Corte accoglie il motivo. La parte ricorrente non ha inteso contestare il quantum indennitario; l’erroneità del calcolo è stata allegata solo come indice dell’illegittimità complessiva dell’operazione. Resta fermo che ogni contestazione sulla misura dell’indennizzo spetta al giudice ordinario, ma nel caso di specie non è stata proposta.

Entrando nel merito con il principio della ragione più liquida, il Collegio esamina congiuntamente il secondo e il quarto motivo. La delibera richiama per relationem la relazione tecnica, che fonda l’acquisizione sull’irreversibile trasformazione del fondo, sulla prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione dell’opera e sull’antieconomicità del ripristino. Manca però qualsiasi cenno al piano di dismissioni e all’aggiudicazione a terzi, così che la scelta non risulta valutata nella sua effettiva portata.

Il richiamo al piano di riequilibrio economico-finanziario è comparso solo nel corso del giudizio per iniziativa della difesa comunale: si tratta di motivazione postuma inammissibile, non enunciata nella sede procedimentale. L’amministrazione avrebbe dovuto indicare le ragioni reali e integrali della scelta e il bilanciamento con l’interesse privato, come richiesto da Ad. plen. n. 4 del 20 gennaio 2020. Non basta, infatti, evocare l’interesse alla cessazione dell’occupazione sine titulo: occorre chiarire la valutazione concreta, trattandosi dell’atto che trasferisce definitivamente la proprietà.

La motivazione risulta così carente sotto il profilo della funzionalizzazione del bene a una futura alienazione, con violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Assorbiti gli ulteriori motivi, in quanto aspetti emendabili in sede di riesercizio del potere, l’appello è accolto e il ricorso di primo grado riformato, con condanna alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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