I canoni di cava tra giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e competenza (TAR Abruzzo n. 225 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici lascia sussistere la competenza del giudice ordinario quando la controversia investa esclusivamente questioni di carattere patrimoniale, senza contestazione della qualificazione del rapporto concessorio né esercizio di poteri autoritativi. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto la sola esistenza, quantificazione e dilazione di pagamento dei canoni e corrispettivi dovuti per l’attività estrattiva condotta in forza di una concessione di terre civiche. L’accertata mancanza di giurisdizione del giudice amministrativo determina l’inammissibilità del ricorso e l’assorbimento delle ulteriori eccezioni preliminari, con possibilità di riassunzione davanti al giudice munito.

Il Fatto

La società ricorrente esercita da circa trent’anni l’attività di cava su terreni ricompresi nel Piano Cave comunale. In forza di un contratto di concessione di terre civiche del 2004, il Comune le aveva affidato le particelle per l’esercizio dell’attività estrattiva, per la durata di dieci anni, prorogabile per un ulteriore periodo su semplice richiesta della concessionaria; la proroga interveniva nel giugno 2018.

Per definire i canoni maturati dall’attività estrattiva, la Giunta comunale adottava la deliberazione n. 63 dell’11 luglio 2019, con cui dichiarava di accettare una proposta della società per il pagamento rateizzato di una somma complessiva. La società impugnava tale atto davanti al TAR, deducendo violazione di legge, difetto di motivazione, mancata notifica dell’avvio del procedimento e prescrizione del credito, contestando in radice di aver mai presentato l’istanza di rateizzazione e di aver mai riconosciuto alcun debito. Il Comune eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, oltre ad altri profili di inammissibilità, e nel merito l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, esaminandola prima di ogni altra difesa. Il Comune sosteneva che l’atto impugnato concernesse esclusivamente il rapporto patrimoniale relativo ai corrispettivi della concessione, cioè la loro debenza, esatta quantificazione e successivo pagamento, materia sottratta al giudice amministrativo.

L’eccezione è accolta. Il TAR rileva che è incontestato come il provvedimento riguardi la sola quantificazione dei canoni dovuti per l’attività svolta dal marzo 2004 al 30 aprile 2019 e la divisione in rate di tale somma. Manca ogni contestazione sul rapporto concessorio in atto; la lite verte unicamente sull’esistenza o meno del credito comunale e sull’avvenuto versamento del corrispettivo.

Su questa base il Collegio applica il disposto dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie su atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, facendo salva la competenza del giudice ordinario per le questioni meramente patrimoniali. Richiama la giurisprudenza secondo cui la clausola di salvezza opera solo quando si controverta di aspetti patrimoniali, con esclusione della qualificazione del rapporto concessorio (Cons. Stato, Sez. VII, n. 375/2023).

Il percorso argomentativo è confortato dall’indirizzo delle Sezioni Unite: sussiste la giurisdizione ordinaria quando la controversia non involge la validità degli atti che hanno condotto alla stipula della convenzione né pone questioni sull’esercizio di poteri autoritativi dell’ente in ordine alla determinazione dei canoni o alla debenza del rimborso (Cass. Sez. Un. n. 21597/2018). Nel caso concreto l’amministrazione si è limitata a verificare il credito e a dilazionarne il pagamento, senza esercitare alcun potere autoritativo.

Accolto il primo rilievo, il Collegio dichiara assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilità per la portata dirimente della mancanza di giurisdizione. Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, con individuazione del giudice ordinario davanti al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di rito. La natura della decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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