La convenzione del parco non può imporre la dismissione della cementeria (Cons. Stato n. 1971 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di convenzioni previste dall’art. 19, comma 3, delle norme di attuazione del Piano ambientale del Parco regionale dei Colli Euganei, il potere negoziale del Comune può investire anche profili della futura attività produttiva dell’impianto, ma deve restare correlato all’intervento edilizio concretamente richiesto. La convenzione non può essere utilizzata per imporre unilateralmente la cessazione dell’attività o un programma di dismissione dell’impianto preesistente, quando l’intervento richiesto sia stato valutato come modifica non sostanziale dell’AIA e abbia ottenuto i pareri favorevoli delle autorità ambientali competenti. Il principio di precauzione, ai sensi dell’art. 191, § 2, Trattato FUE e dell’art. 301 cod. ambiente, non legittima misure fondate su un rischio puramente ipotetico e non incide sull’ampia discrezionalità delle autorità nella scelta delle misure più efficaci ed economiche. Il rispetto delle procedure di V.I.A. e A.I.A. integra presunzione di osservanza del principio, superabile solo con elementi scientifici specifici.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto di produzione di cemento, ubicato nel Comune di Monselice e compreso nel perimetro del Parco regionale dei Colli Euganei, presentava al SUAP domanda di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica per un silo di ricezione e dosaggio di minerali di ferro, collegato alla cementeria tramite nastro trasportatore esistente. L’Ente Parco rilasciava l’autorizzazione paesaggistica subordinandola alla stipula della convenzione ex art. 19, comma 3, delle N.T.A.; la Provincia assentiva la modifica come non sostanziale dell’A.I.A.

Nel corso della conferenza di servizi il Comune chiedeva impegni ulteriori: divieto di utilizzo di combustibili da rifiuti e presentazione, entro il 2027, di un programma di dismissione e riconversione dell’attività con cessazione del ciclo a caldo. La società si opponeva e il Comune negava il titolo. Analoga vicenda riguardava l’installazione di una tramoggia, oggetto di S.C.I.A., inibita dal Comune per assenza di preventiva convenzione. Il TAR Veneto accoglieva i ricorsi riuniti; il Comune appellava.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo sull’inammissibilità. Le conferenze di servizi tenute nel corso delle trattative non sono riconducibili al modello degli artt. 14 e ss. l. n. 241/1990: le parti esprimevano solo volontà prenegoziali, mentre l’unico provvedimento con efficacia esterna è il diniego di permesso di costruire.

Nel merito il Consiglio di Stato riconosce che il TAR non ha riduttivamente interpretato i poteri comunali, avendo ammesso che la convenzione può investire profili estranei al singolo intervento. Il sindacato riguarda però il concreto raffronto tra le clausole ritenute ineludibili e l’oggetto della richiesta. L’art. 19 disciplina due strumenti distinti: l’accordo di programma, che può condurre alla riconversione o rilocalizzazione, e la convenzione, collegata a un intervento idoneo a incrementare o consolidare l’attività.

La sproporzione emerge dal quadro istruttorio: l’intervento era stato valutato come modifica non sostanziale dell’AIA; la Regione aveva espresso parere favorevole; il Parco aveva autorizzato sotto il profilo paesaggistico senza obiezioni. Imporre la cessazione del ciclo a caldo equivale a trasformare la cementeria in un mero centro di macinazione. Parimenti sproporzionata è la clausola sui combustibili da rifiuti, priva di correlazione con il silo e non necessaria rispetto a un’AIA che già non ne prevede l’impiego.

Il richiamo al principio di precauzione non regge. La giurisprudenza citata (Cass. civ., Sez. Un., n. 10303/2013; Cons. Stato, Sez. III, n. 1281/2013; Cons. Stato, Sez. IV, n. 4545/2020) esclude un approccio puramente ipotetico del rischio. Il Comune non ha prodotto documentazione scientifica, ma solo mozioni politiche. La scelta del Piano ambientale è stata quella di consentire la prosecuzione dell’attività, sicché vincoli più stringenti esigono un impatto ambientale dell’intervento maggiore di quello originariamente considerato.

Sulla tramoggia, il Collegio conferma che l’art. 19 non distingue manutenzione ordinaria e straordinaria; la tesi contraria condurrebbe a un’interpretazione abrogatrice della norma. L’appello è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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