Acquisizione sanante ex art. 31 d.P.R. 380/2001 per opere urbanisticamente rilevanti (TAR Sicilia n. 2066 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, anche nel suo quinto comma, trova applicazione con riferimento ad ogni intervento di trasformazione del territorio che appaia rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio e che necessiti del permesso di costruire. La conseguente acquisizione al patrimonio comunale non è subordinata alla sola ipotesi di opere che abbiano determinato la creazione di veri e propri volumi edilizi. L’Amministrazione, applicando il citato art. 31, terzo comma, e tenendo conto che non erano stati realizzati volumi edilizi, dispone legittimamente l’acquisizione con esclusivo riferimento alle opere abusive, indicando puntualmente i dati catastali delle particelle interessate. Le censure che investono un pregresso ordine di demolizione, divenuto inoppugnabile per intervenuta definizione del relativo contenzioso, sono inammissibili nel giudizio che impugna il provvedimento di acquisizione.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione con cui il Comune ha disposto l’acquisizione delle opere realizzate su un fondo di loro proprietà, per una superficie complessiva di metri quadri 2.500, sul rilievo della mancata ottemperanza a un ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
I ricorrenti hanno sostenuto di aver semplicemente bonificato l’area da rifiuti ed erbe spontanee, con rituale comunicazione al Comune, e che le opere contestate erano state eseguite in epoca antecedente al loro acquisto. Hanno inoltre contestato l’impiego dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, assumendo che la norma riguarderebbe solo interventi necessitanti di permesso di costruire e presupporrebbe l’esistenza di un’area di sedime, e hanno lamentato l’indeterminatezza della contestazione e delle modalità di determinazione dell’acquisizione. Il Comune ha resistito, richiamando i propri precedenti accertamenti e le sentenze che li avevano confermati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo di inammissibilità. Le censure relative al pregresso ordine di demolizione non possono essere scrutinate, perché su di esse è già intervenuta la sentenza della Sezione che ha respinto il ricorso avverso quel provvedimento; gli interessati, dopo aver proposto appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. L’ordine di ripristino è dunque divenuto inoppugnabile, con conseguente preclusione delle doglianze che ne contestano il fondamento.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la portata dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. La norma, incluso il quinto comma, si applica a ogni intervento di trasformazione del territorio rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio e che necessiti del permesso di costruire. Ne deriva che l’acquisizione non è subordinata alla sola ipotesi di opere che abbiano creato veri e propri volumi edilizi: la fattispecie sanzionatoria copre anche le trasformazioni che, pur prive di volumetria, incidono sull’assetto del territorio.
Su questa base il Collegio esamina l’operato dell’Amministrazione. Il Comune, applicando l’art. 31, terzo comma, ha tenuto implicitamente conto che non erano stati realizzati volumi edilizi e ha disposto l’acquisizione con esclusivo riferimento alle opere abusive, indicando puntualmente i dati catastali delle particelle interessate. Tale puntuale individuazione rende non comprensibile l’obiezione dei ricorrenti circa l’asserita inintellegibilità delle modalità seguite dal Comune nel determinare l’acquisizione.
Il Tribunale richiama, a ulteriore sostegno, la circostanza che avverso la sentenza della Sezione n. 3569/2023 del 27 novembre 2023, con cui è stato respinto il ricorso proposto contro l’accertamento dell’inottemperanza e la relativa sanzione, non è stato proposto appello. Gli accertamenti in essa contenuti sugli interventi eseguiti e sulla necessità del titolo abilitativo restano quindi definitivi.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.100,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Nota della Redazione
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