Occupazione sine titolo: restituzione, risarcimento o acquisizione sanante (TAR Sicilia n. 2065 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di occupazione senza titolo di un immobile per la realizzazione di un’opera pubblica, l’Amministrazione ha l’obbligo giuridico di far cessare l’occupazione sine titulo e di restituire il bene al proprietario, previa riduzione in pristino stato. La realizzazione dell’opera costituisce un mero fatto, inidoneo a trasferire la proprietà. In alternativa alla restituzione, l’Amministrazione può acquisire il bene ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 o ad altro titolo. Il danno da occupazione illegittima è in re ipsa, quale perdita di disponibilità del bene, e va liquidato con gli interessi legali sul valore del bene all’epoca dell’inizio dell’occupazione. Il diritto al risarcimento sorge in ogni momento e soggiace alla prescrizione quinquennale. La titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda e la contumacia del convenuto non esonera l’attore dalla prova.
Il Fatto
I ricorrenti, riassumendo davanti al giudice amministrativo il processo a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione resa dalla Corte d’Appello di Messina, hanno chiesto di accertare l’illegittimità dell’occupazione di un terreno e di un fabbricato rustico siti nel Comune di Lipari, avviata in via d’urgenza nel 1982 per la realizzazione di una centrale elettrica. L’opera fu collaudata nel febbraio 1984, ma non seguì alcun decreto di esproprio. I ricorrenti hanno quindi domandato la condanna del Comune alla restituzione dei beni previa riduzione in pristino e al risarcimento dei danni per il mancato godimento.
Il Comune non si è costituito. Alcuni ricorrenti hanno dedotto di agire quali eredi degli originari attori del giudizio civile, senza però comprovare documentalmente la qualità ereditaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della legittimazione. Richiamando l’art. 2697 c.c. e il consolidato orientamento di legittimità, rileva che chi agisce assumendo la qualità di erede deve provare il decesso dell’autore e la propria vocazione successiva. La dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 non integra prova idonea, esaurendo i suoi effetti nei rapporti con la P.A. Né soccorre il principio di non contestazione, stante la contumacia del Comune. Il richiamo all’azione del singolo comproprietario a tutela del bene comune non vale a supplire alla mancata dimostrazione della titolarità. Le domande di questi ricorrenti sono pertanto rigettate.
Per i ricorrenti la cui proprietà non è stata contestata nel giudizio civile, il Tribunale accerta l’occupazione e la trasformazione irreversibile del fondo. Poiché alla dichiarazione di pubblica utilità non seguì un tempestivo decreto di esproprio, l’Amministrazione è tenuta a far venir meno l’occupazione e ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto. La realizzazione dell’opera è mero fatto, non titolo di acquisto.
Il Collegio valorizza l’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. e l’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 per modulare una pronuncia che non pregiudichi l’acquisizione sanante. Ordina dunque la restituzione previa riduzione in pristino, ovvero l’acquisizione, con risarcimento del danno da occupazione illegittima sino alla restituzione effettiva.
Il danno è in re ipsa, quale presunzione iuris tantum. Esso consiste negli interessi legali calcolati sul valore del bene all’epoca dell’inizio dell’occupazione, poi rivalutato anno per anno. Quanto alla prescrizione, l’illecito è permanente e il termine quinquennale decorre in ogni momento; la domanda risarcitoria è stata proposta con la citazione notificata il 2 marzo 1999, sicché il ristoro è riconosciuto dal 2 marzo 1994. L’offerta dell’indennità non ha efficacia interruttiva, fondandosi la pretesa su presupposto diverso.
Eventuali controversie sul quantum dell’indennizzo ex art. 42 bis restano devolute al giudice ordinario. Il Tribunale dispone che l’Amministrazione si determini entro sessanta giorni e condanna il Comune alle spese per tre quarti.
Nota della Redazione
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