Conto del consegnatario di beni mobili irregolare se reso solo a valore (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 414 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili per debito di custodia deve essere reso a quantità e valore, secondo la specie, la qualità e la categoria dei beni. La rendicontazione redatta esclusivamente a valore, priva di ogni indicazione della tipologia e della quantità dei beni oggetto di maneggio, non è rappresentativa della gestione e va dichiarata irregolare, con esclusione dell’agente dal discarico. Le scritture contabili integrative prodotte in corso di giudizio non sanano il vizio, perché il conto non è dato dall’insieme di singole scritture separate, ma da una rendicontazione complessiva e riepilogativa dell’intera gestione contenuta in un unico prospetto generale. La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. non è addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione tenuta per legge all’adempimento.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione di un consegnatario di beni mobili di una dislocazione dell’Esercito Italiano per l’esercizio 2017, il cui conto giudiziale è stato depositato nell’ottobre 2020. Con relazione di irregolarità il Magistrato istruttore ne ha chiesto l’iscrizione a ruolo, avendo rilevato che il conto era costituito dal solo modello 16/M, riepilogativo delle variazioni del carico, e che non risultava trasmessa la relazione prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c.
L’agente contabile ha depositato memoria difensiva, sostenendo di aver utilizzato la modulistica prevista dalle Istruzioni tecnico-applicative e che gli adempimenti di deposito sono curati dalla Direzione di Amministrazione. Anche quest’ultima ha prodotto memoria, trasmettendo in via integrativa i modelli CM/4, CM/5A e D, CM/6A e B, e precisando che il funzionario addetto al controllo aveva dato notizia dell’avvenuto riscontro. La questione giunge così all’esame del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il documento depositato espone gli aumenti e le diminuzioni di carico suddivisi per soli titoli, cioè per causale e provenienza o destinazione, e non per tipologia di beni, con valori espressi solo in termini monetari. Difetta in assoluto ogni indicazione della tipologia e la quantità dei beni oggetto di maneggio. Ne deriva che il conto, così come depositato, non è rappresentativo della gestione del consegnatario, che deve essere resa a quantità e valore.
Il quadro normativo di riferimento è richiamato negli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924, secondo cui il consegnatario con debito di custodia rende il conto dando debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. L’art. 626 del r.d. n. 827/1924 specifica che il conto dei contabili a materia deve dimostrare il debito iniziale, i beni avuti in consegna, il credito per i beni distribuiti e le rimanenze finali, con distinta indicazione secondo specie, qualità e categorie. Del tutto sovrapponibile è la disciplina speciale dell’art. 519 del d.P.R. n. 90/2010, che prescrive scritture cronologiche e sistematiche con indicazione, a quantità e a valore, delle consistenze iniziali, degli aumenti, delle diminuzioni e delle rimanenze.
Il medesimo principio è espressione di una regola generale, rinvenibile anche nell’art. 23, comma 2, del d.P.R. n. 254/2002, che impone l’indicazione del carico, dello scarico e delle rimanenze secondo specie, qualità e categoria dei beni. In tal senso l’art. 629 del r.d. n. 827/1924 dispone che la Corte dei conti, nel giudizio dei conti a materia, non giudica in relazione al solo valore degli oggetti.
Le scritture contabili prodotte in corso di giudizio dall’Amministrazione si appalesano meramente integrative e complementari rispetto a quella depositata. Nel complesso considerate esse contengono tutti gli elementi necessari alla corretta rappresentazione delle risultanze della gestione, ma nessuna di queste, singolarmente presa, è idonea a ottemperare alle prescrizioni di legge. Esse avrebbero dovuto essere necessariamente trasmesse alla Corte illo tempore e non meramente tenute a disposizione. Il conto, infatti, non è dato dall’insieme di singole e separate scritture, ma è costituito da una rendicontazione complessiva e riepilogativa dell’intera gestione, idonea a ricondurre ad unità i dati parziali. In assenza di tale prospetto alcun esame del conto può essere condotto, non potendo il Collegio sostituirsi all’agente nella rappresentazione dei fatti di gestione.
Quanto alla mancata relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio ritiene che l’omissione non possa essere addebitata all’agente, bensì all’Amministrazione. La sottoscrizione del conto da parte dei responsabili della gestione patrimoniale e amministrativa non assolve la funzione propria della relazione, trattandosi di adempimento specifico e diverso dalla parificazione. Pertanto, pur in assenza di ammanchi, il conto è dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso al discarico.
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Nota della Redazione
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