Addizionale diritti imbarco portuale e tributo proprio derivato del Comune sovraindebitato (TAR Liguria n. 1084 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale di cui all’art. 1, comma 572, lett. a), della legge n. 234/2021 costituisce, al di là del nomen iuris, un tributo proprio derivato dei comuni sede di città metropolitana o capoluogo di provincia in condizioni di criticità finanziaria, con funzione di ripiano del disavanzo e di riduzione del debito. Essa non presuppone l’esistenza di un tributo principale al quale accedere, né la sua introduzione dipende da scelte tariffarie di altre autorità. Il prelievo ha natura di imposta indiretta, è estraneo al sistema di tariffazione del regolamento UE n. 352/2017 e grava sui passeggeri, non sui vettori. La riserva di legge relativa ex art. 23 Cost. è rispettata, perché la fonte primaria individua condizioni, presupposto, soggetti passivi e misura massima del tributo.

Il Fatto

Il Comune di Genova, in condizione di sovraindebitamento con debito pro capite superiore a 1.000 euro, ha attivato la procedura straordinaria di riequilibrio finanziario prevista dall’art. 43, commi 2 e 8, del d.l. n. 50/2022, convertito in legge n. 91/2022. Il 22 novembre 2022 ha sottoscritto con lo Stato il c.d. patto per Genova, che prevedeva l’incremento dell’addizionale comunale all’Irpef in deroga al limite ordinario e l’istituzione dell’addizionale sui diritti di imbarco portuale pari a 3 euro per passeggero.

Le maggiori aliquote Irpef sono state applicate dal 2022; l’addizionale portuale è stata istituita solo con la deliberazione consiliare n. 72 del 16 dicembre 2025, seguita dalla n. 73 del 19 dicembre 2025 di iscrizione dell’entrata in bilancio. Associazioni di armatori e agenti marittimi, compagnie di navigazione, la società concessionaria dei terminal e un passeggero hanno impugnato gli atti e, con motivi aggiunti, la nota del Ministero dell’Interno che contestava l’inadempimento per la mancata applicazione del tributo negli anni pregressi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera le eccezioni pregiudiziali per l’infondatezza nel merito e ricostruisce la fattispecie come tributo autonomo. Il dato testuale dell’art. 1, comma 572, lett. a), della legge n. 234/2021 e dell’art. 43, comma 8, del d.l. n. 50/2022 rivela una misura straordinaria di risanamento per enti con disavanzo o debito pro capite rilevante. Appare perciò illogica la tesi secondo cui il prelievo sarebbe attivabile solo se nel porto già gravi sui passeggeri un tributo di imbarco, perché la sua introduzione dipenderebbe da decisioni di altre autorità. Sussistono i tre indici della natura tributaria: decurtazione patrimoniale definitiva, assenza di rapporto sinallagmatico, destinazione a spese pubbliche.

Il secondo motivo è dichiarato fuori fuoco. Gli artt. 12 e 13 del regolamento UE n. 352/2017 disciplinano i diritti per i servizi portuali e per l’uso dell’infrastruttura, dovuti dagli operatori delle navi e dai proprietari dei carichi. L’addizionale invece colpisce i passeggeri, fruitori del servizio di trasporto, persegue il consolidamento dei conti comunali ed è priva di nesso con la gestione del porto; resta estranea alla normativa unionale anche secondo Cons. Stato, sez. V, n. 6621 del 2026 e Cass. civ., sez. trib., n. 12489 del 2024.

Il terzo motivo e i motivi aggiunti cadono nel merito. La congiunzione “e” impiegata dalla norma primaria impone l’adozione congiunta dei due strumenti, non alternativa, e il target del cronoprogramma ha valore indicativo. Depurato l’incremento lordo dell’addizionale Irpef dalla crescita fisiologica della base imponibile, il maggior gettito imputabile alle aliquote non raggiunge gli importi stimati. La finalità compensativa dei disagi urbani è implicita nella previsione di legge e non richiede specifico supporto probatorio, come chiarito da Cons. Stato, sez. V, n. 802 del 2025. Non era dovuta la consultazione dell’Autorità di Sistema Portuale, trattandosi di atto regolamentare escluso dall’art. 13 della legge n. 241/1990.

Le questioni di costituzionalità sono manifestamente infondate: la territorialità è assicurata dal collegamento tra prelievo e territorio comunale ove sorge l’esigenza di compensare i costi; la capacità contributiva ex art. 53 Cost. è espressa dall’acquisto del biglietto, indice di spesa e consumo, secondo il modello dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco. Le esenzioni per residenti e per chi rientra nelle isole si fondano su diversità oggettive, non discriminatorie, e non ostacolano la libera prestazione dei servizi, gravando il tributo sui viaggiatori e non sui vettori. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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