Difetto di giurisdizione sulla natura demaniale della strada e petitum sostanziale (TAR Liguria n. 2 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, che va identificato non in funzione della pronuncia concretamente richiesta, ma in funzione della causa petendi e dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Quando la domanda di annullamento di un atto amministrativo si risolve essenzialmente nell’accertamento della natura demaniale di una strada, e lo scrutinio di legittimità dell’atto assume carattere meramente consequenziale, la controversia appartiene al giudice ordinario, cui spetta la cognizione delle questioni relative alla natura pubblica o privata del bene, siccome attinenti a situazioni giuridiche di diritto soggettivo. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con riproponibilità della domanda dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile in Genova raggiungibile attraverso via Campopiano di Serino, lamentano che i proprietari del terreno sottostante abbiano realizzato un’aiuola in sostituzione del preesistente muro di sostegno, restringendo il sedime stradale fino a impedire il transito veicolare. Con diffida e successivo sollecito hanno chiesto al Comune di riconoscere la natura demaniale della strada e di ordinare la rimozione dell’opera.

Il Comune ha riscontrato negativamente la diffida, qualificando come strada privata il tratto iniziale della via, escludendo che l’aiuola occupi il sedime e richiamando il divieto di transito veicolare. I ricorrenti hanno impugnato tale nota, deducendo violazione degli artt. 2 e 13 del d.lgs. n. 285/1992, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà con una precedente deliberazione di Giunta e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Le parti resistenti eccepiscono in via preliminare il difetto di giurisdizione, sostenendo che la pretesa, pur formalmente impugnatoria, è sostanzialmente intesa all’accertamento della natura demaniale della strada. Il Collegio ritiene l’eccezione fondata.

Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda, senza che rilevi la prospettazione della parte, ma il petitum sostanziale, da identificare in funzione della causa petendi e della natura della posizione dedotta (viene citata Cass. civ., sez. un., n. 10063 del 2023).

Nel caso concreto è stato chiesto l’annullamento della determinazione con cui il Comune ha rigettato la diffida volta alla declaratoria della natura demaniale della strada e all’adozione degli atti idonei alla rimozione dell’opera che occupa illegittimamente il suolo pubblico. La natura pubblica del tratto non è pacifica, essendo già stata negata con una precedente nota non impugnata.

Pur avendo formalmente a oggetto l’annullamento di un atto amministrativo, quindi, la controversia si risolve essenzialmente nell’accertamento del carattere demaniale della strada, rispetto al quale lo scrutinio di legittimità dell’atto impugnato assume carattere meramente consequenziale. Ne discende, secondo il criterio del petitum sostanziale, la devoluzione al giudice ordinario, cui spetta la cognizione delle questioni sulla natura demaniale o privata del bene, in quanto attinenti a situazioni giuridiche di diritto soggettivo.

Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario quale plesso munito di giurisdizione. Il processo potrà essere riproposto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., ferma restando la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria. L’esito in rito giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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