Sulle indennità degli organi circoscrizionali decide il giudice ordinario (TAR Sicilia n. 2239 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto la quantificazione del compenso per l’attività inerente alle funzioni onorarie, cui sono ascrivibili le cariche elettive, occorre distinguere. Se la nomina non è accompagnata dalla previsione di alcun compenso, la pretesa patrimoniale si risolve nella contestazione del potere discrezionale dell’amministrazione di riconoscere emolumenti: la situazione è di interesse legittimo e la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Se invece il compenso è predeterminato per legge e la parte ne chiede la esatta applicazione, si verte in situazioni di diritto soggettivo, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, stante l’inesistenza di profili di discrezionalità in ordine all’an ed al quantum della pretesa. La contestazione sulla effettiva disciplina da applicare, non già sul diniego degli emolumenti, integra il diritto soggettivo e comporta il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
I ricorrenti, eletti alla carica di Presidenti di alcune Circoscrizioni del Comune di Messina, hanno impugnato la determinazione dirigenziale con cui l’amministrazione ha rettificato la precedente determinazione n. 6428 del 25 luglio 2022, rideterminando in aumento le indennità di funzione e i gettoni di presenza dei componenti degli organi comunali e circoscrizionali per gli anni 2022, 2023 e 2024, alla luce dell’art. 1, commi 583, 584 e 585, l. n. 234/2021 e della l.r. n. 13/2022.
Secondo i ricorrenti, la prima determinazione era corretta e la rettifica erronea. L’amministrazione ha sostenuto che le nuove disposizioni statali, recepite dalla l.r. n. 13/2022, non riguarderebbero il trattamento economico dei Presidenti dei Consigli Circoscrizionali. Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato anche la successiva determinazione n. 1692 dell’11 marzo 2024, adottata in applicazione della l.r. n. 3/2024. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. Il percorso argomentativo muove dal criterio elaborato dalla Cass. civ., sez. un., n. 3334 del 2019, richiamato in relazione alle controversie sulla quantificazione del compenso per le funzioni onorarie, categoria in cui rientrano le cariche elettive in esame secondo la Cass. civ., sez. lav., n. 22569/2015.
Il discrimine è netto. Quando la nomina non prevede alcun compenso, la pretesa patrimoniale contesta la decisione dell’amministrazione di non esercitare il potere di riconoscere emolumenti: di fronte a determinazioni libere e discrezionali il funzionario vanta un interesse legittimo e la giurisdizione è del giudice amministrativo. Quando invece il compenso è predeterminato per legge e se ne chiede la esatta applicazione, si verte nell’ambito di un diritto soggettivo, con giurisdizione del giudice ordinario, per l’inesistenza di margini discrezionali sull’an ed al quantum, come affermato da Cass. civ., sez. un., n. 13990 del 2022.
Nel caso concreto il Collegio qualifica la controversia come contestazione sulla effettiva disciplina da applicare. Non si discute il riconoscimento degli emolumenti, ma la esatta portata della normativa applicabile: circostanza che dialoga con il diritto soggettivo dei ricorrenti. La questione attiene alla corretta applicazione delle norme che predeterminano il compenso, non all’esercizio di un potere autoritativo.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, da declinarsi in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.. La statuizione in rito e l’assenza di un giudizio di spettanza della pretesa giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.