Daspo per frase ingiuriosa non fonda pericolosità sociale (TAR Toscana n. 1813 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive deve fondarsi su un accertamento istruttorio univoco dei presupposti di fatto e su una motivazione che dia conto della pericolosità sociale attuale del destinatario. La condotta verbale ingiuriosa, rimasta isolata e già sanzionata in sede disciplinare sportiva, non è di per sé sufficiente a fondare il giudizio di pericolosità che giustifica l’adozione del Daspo. Ove l’amministrazione fondi la misura su un episodio di aggressione non attribuibile con certezza al destinatario, il provvedimento è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione ed è annullato. Il giudizio di pericolosità richiede un accertamento positivo secondo il criterio del più probabile che non, non la sola contestazione formale dell’addebito.

Il Fatto

Il ricorrente, atleta tesserato presso una società dilettantistica, impugnava il Daspo adottato dal Questore con durata di due anni, unitamente al successivo provvedimento di parziale modifica, alla nota di avvio del procedimento e agli atti presupposti.

Il provvedimento si fondava su due addebiti: aver proferito nei confronti del direttore di gara la frase offensiva durante l’incontro, condotta già sanzionata con quattro giornate di squalifica, e aver partecipato alla colluttazione verificatasi dopo il fischio finale, aggredendo l’allenatore avversario. Il ricorrente eccepiva di essere estraneo all’aggressione, essendo stato espulso al 37° minuto del secondo tempo e trovandosi negli spogliatoi al momento dei disordini. Deduceva violazione delle garanzie procedimentali, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione sulla pericolosità sociale, nonché violazione dei principi di proporzionalità e gradualità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso ribadendo quanto già rilevato in sede cautelare, ove aveva accolto l’istanza sospensiva per i dubbi sull’identificazione del ricorrente e sulla sua presenza sul campo di gioco al momento degli scontri.

Il Collegio rileva che le testimonianze a carico non sono univoche. Dalla comunicazione di notizia di reato e dal verbale di sommarie informazioni emerge un unico testimone, che ha peraltro riconosciuto fotograficamente quale responsabile della colluttazione con l’allenatore un soggetto diverso dal ricorrente. Il referto di gara conferma l’espulsione al 37° minuto, mentre i disordini si sono verificati oltre dieci minuti dopo. Non esiste alcun riscontro di un rientro sul terreno di gioco, né il ricorrente è stato identificato dalla vittima o dagli altri giocatori. La misura, nella parte in cui fonda la pericolosità sociale sulla presunta aggressione, è dunque viziata da difetto di istruttoria, non essendo possibile identificare l’autore del comportamento in applicazione del criterio del più probabile che non.

Il Tribunale valorizza altresì il proscioglimento del ricorrente da parte della Corte sportiva federale territoriale nel procedimento disciplinare per la colluttazione, episodio contenuto nell’avviso di avvio e non reiterato nel Daspo impugnato, con ciò segnalando l’incongruenza tra la contestazione procedimentale e la motivazione del provvedimento finale.

Quanto al residuo addebito, la Corte esclude che la frase proferita nei confronti del direttore di gara possa sostenere la legittimità della misura. Si tratta di condotta verbale rimasta isolata, non idonea a integrare il reato di minaccia di cui all’art. 612 cod. pen., come affermato da Corte di Cassazione n. 41190 del 10 luglio 2014, e già punita con la squalifica sportiva. La prognosi di pericolosità richiesta dall’art. 6 legge n. 401/1989 non può quindi reggersi su tale solo episodio. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con condanna dell’amministrazione alle spese liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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