Aspettativa per infermità e decadenza dal recupero emolumenti oltre ventiquattro mesi (Cons. Stato n. 3515 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di non ripetizione di cui al comma 3 dell’art. 39 d.P.R. n. 51/2009, che esclude il recupero degli emolumenti quando la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dal collocamento in aspettativa, si applica, in via estensiva e costituzionalmente orientata, anche al personale collocato in aspettativa per infermità contemplato dal successivo comma 4. L’interpretazione meramente letterale delle due disposizioni condurrebbe a un trattamento differenziato di situazioni omogenee nei loro effetti, in contrasto con l’art. 3 Cost., e la clausola di salvezza delle «disposizioni di maggior favore» contenuta nel comma 4 consente il rinvio alla regola del comma precedente. Decorso il termine, l’amministrazione decade dal diritto al recupero delle somme erogate in eccesso.

Il Fatto

Il militare appellante ha fruito di 646 giorni di aspettativa per infermità, dal 9 dicembre 2015 al 14 settembre 2017, presentando domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio. Con decreto del 9 ottobre 2018 l’amministrazione respingeva l’istanza. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri avviava poi il procedimento di recupero delle somme corrisposte in eccesso durante l’aspettativa, quantificate al lordo in euro 18.251,46, e con provvedimento definitivo del 22 marzo 2022 ne confermava la doverosità ai sensi dell’art. 39, comma 4, d.P.R. n. 51/2009.

Il TAR Lombardia respingeva il ricorso del militare, privilegiando l’orientamento più restrittivo e aderente al dato letterale, che limita la decadenza dal diritto al recupero al solo personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale. Di qui l’appello, fondato sulla portata generale della clausola di non ripetibilità del comma 3.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie il gravame e aderisce all’interpretazione estensiva della disciplina, già affermata dalla Sezione in fattispecie analoghe (sent. 30 maggio 2024 nn. 4845 e 4848, 15 marzo 2022 n. 2880 e, più di recente, sent. 14 novembre 2025 n. 8938). Il limite temporale dell’attività di recupero previsto dal comma 3 viene così esteso anche al personale che si trovi, genericamente, in aspettativa per infermità ai sensi del comma 4.

Il Collegio valorizza anzitutto il profilo costituzionale: l’applicazione letterale delle due disposizioni determinerebbe un trattamento differenziato per situazioni omogenee nei loro effetti, in violazione dell’art. 3 Cost., come già rilevato dalla Consulta (Corte cost. sentenze n. 108 del 2011 e n. 223 del 2012). Il rinvio del comma 4 alle «disposizioni di maggior favore» ben può riferirsi al comma 3 dello stesso articolo, che per l’inabilità parziale sancisce la non ripetizione oltre il ventiquattresimo mese.

La Sezione richiama altresì la giurisprudenza CEDU in tema di ripetizione di somme indebitamente erogate (Corte EDU, sez. I, 11 febbraio 2021, ric. 4893/2013, Casarin contro Italia): il tempo intercorso prima della richiesta restitutoria assume rilievo nel proportionality test richiesto dall’art. 1 del Protocollo 1, che ammette ingerenze statuali solo se previste dalla legge, dirette a uno scopo legittimo e necessarie in una società democratica.

La Sezione prende atto che il precedente orientamento richiamato dal giudice di primo grado risulta, allo stato, superato (con richiamo, in via di obiter, alla pronuncia 21 aprile 2026 n. 3093). Nel caso concreto non è contestato che il decreto di diniego della causa di servizio sia intervenuto oltre ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa, con conseguente decadenza ex lege dall’attività di recupero. L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado riaccolto. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali; il Collegio dispone la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *