Adeguamento tecnologico di stazione radio base e improcedibilità del programma annuale (TAR Sardegna n. 740 del 25.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La modifica di impianti radioelettrici preesistenti, consistente in adeguamento tecnologico e riposizionamento delle antenne, integra l’ipotesi disciplinata dall’art. 45, primo comma, d.lgs. n. 207/2021 e richiede la sola SCIA, senza necessità di un nuovo programma annuale delle installazioni. Il regolamento comunale che impone il programma per i soli “nuovi impianti” va interpretato, per il principio di conservazione dei valori giuridici, in senso conforme alla normativa sovraordinata. Ogni disciplina locale che aggravi ingiustificatamente il procedimento autorizzatorio deve essere disapplicata. Il ricorso per motivi aggiunti che impugni atti privi di connessione oggettiva con quelli del ricorso principale è inammissibile quale ricorso cumulativo.
Il Fatto
La società ricorrente presenta al Comune, il 13 aprile 2023, il programma annuale delle installazioni previsto dal punto D del regolamento comunale in materia di campi elettromagnetici. Il 2 maggio 2023 trasmette la SCIA per l’adeguamento tecnologico e funzionale di una stazione radio base già esistente e autorizzata, sita in località La Mandra.
Il Comune formula un preavviso di diniego, contestando la tardività del programma e l’anticipazione della pratica rispetto alla sua approvazione. Con provvedimento n. 2554 del 13 giugno 2023 ordina la cessazione dell’attività e la rimessa in pristino. Segue, il 25 ottobre 2023, la conclusione negativa della conferenza di servizi sul programma annuale, fondata sull’inserimento dell’area tra quelle vietate e sull’ordinanza sindacale che aveva bloccato gli impianti 5G. La società impugna entrambi gli atti, con ricorso principale e motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità della costituzione comunale. Il Sindaco ha il potere di conferire la procura alle liti senza autorizzazione della giunta, salvo diversa previsione statutaria, e non grava sull’ente l’onere di produrre la delibera, essendo atto consultabile presso i propri uffici.
Quanto all’impugnazione del regolamento, la tardività è esclusa. Gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta solo se ledono immediatamente le posizioni soggettive; altrimenti l’interesse sorge con l’atto applicativo che produce la lesione effettiva.
Nel merito, la questione dirimente è la qualificazione dell’intervento. L’art. 45, primo comma, d.lgs. n. 207/2021 assoggetta a SCIA l’installazione di apparati su infrastrutture preesistenti e la modifica delle caratteristiche trasmissive. Il punto D del regolamento impone il programma annuale solo per i “nuovi impianti”. Il punto E, pur rubricato con riferimento alle nuove installazioni, richiama le modifiche: l’inciso va riferito alle sole modifiche riconducibili ai nuovi impianti, non alle innovazioni tecnologiche su impianti esistenti.
Il progetto della ricorrente rientra in quest’ultima ipotesi, come risulta dalla dichiarazione autocertificativa: riposizionamento delle antenne, installazione di due nuove antenne, adeguamento dei sistemi trasmissivi, senza sostanziali variazioni urbanistiche. Trova quindi applicazione la procedura semplificata, correttamente seguita, e la motivazione comunale che esigeva un nuovo piano è illegittima.
Il Collegio richiama poi l’orientamento secondo cui la normativa che aggravi ingiustificatamente il procedimento autorizzatorio deve essere disapplicata; in caso di diniego l’amministrazione deve esplicitare le ragioni di incompatibilità dell’impianto con l’area.
Il ricorso per motivi aggiunti è invece inammissibile. Manca la connessione oggettiva tra l’ordine di cessazione, fondato sulla mancata presentazione del programma entro il termine, e la conclusione negativa sul programma presentato per gli interventi dell’anno successivo. Il ricorso principale è accolto; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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