Decorrenza termine dilatorio carta docente da notifica del dispositivo (TAR Liguria n. 720 del 25.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, la notificazione del solo dispositivo della sentenza soddisfa il requisito della notificazione del titolo esecutivo richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e fa decorrere il termine dilatorio di centoventi giorni. In materia di lavoro, infatti, il dispositivo della sentenza di condanna è provvisoriamente esecutivo e costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 431 cod. proc. civ. Non è pertanto inammissibile la domanda di ottemperanza fondata sulla sola notifica del dispositivo. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e applica la penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, con la quale le è stato riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021-2024. Con la stessa decisione il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad adottare i provvedimenti necessari a garantire il godimento del beneficio.
La ricorrente deposita l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova di avere notificato il dispositivo della sentenza in data 20 dicembre 2023. Si costituisce l’amministrazione intimata, che eccepisce l’inammissibilità della domanda per insufficienza della notifica del solo dispositivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda. Sul piano processuale la ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato del titolo e ha dimostrato di avere ottemperato all’art. 14 d.l. n. 669/1996, avendo notificato il dispositivo il 20 dicembre 2023 e rispettato così il termine dilatorio di centoventi giorni.
L’eccezione di inammissibilità della difesa erariale non è persuasiva. La norma richiede esclusivamente la notificazione del titolo esecutivo, senza distinguere tra dispositivo e motivazione. Ove il titolo esecutivo sia costituito dal dispositivo, è dunque sufficiente la notifica di questo.
Il Collegio richiama l’art. 431 cod. proc. civ., a norma del quale le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per i crediti di cui all’art. 409 cod. proc. civ. sono provvisoriamente esecutive e all’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito. Ne consegue che, in materia di lavoro, il dispositivo costituisce titolo esecutivo e la notifica effettuata dalla ricorrente è idonea a far decorrere il termine dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito il Tribunale ordina al Ministero di ottemperare entro sessanta giorni dalla comunicazione, mediante rilascio della carta elettronica e accredito delle somme spettanti, maggiorate degli interessi legali dal deposito della sentenza ottemperanda al saldo. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie, che provvederà nei successivi trenta giorni, anche mediante delega a un dirigente.
Il Collegio accoglie infine la domanda di condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali sugli importi del giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione e fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore dei difensori anticipatari.
Nota della Redazione
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