Procura speciale generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 1720 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura alle liti redatta su foglio separato e depositata in copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale non integra l’ipotesi della procura apposta in calce, poiché la congiunzione fisica tra i due documenti non è materialmente garantita. La procura deve pertanto contenere in sé gli elementi identificativi della controversia, indicando l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto, secondo quanto prescrive l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. Il difetto di procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Dopo la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, la relativa carenza non è più sanabile, né mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., né attraverso il beneficio dell’errore scusabile, per i ricorsi notificati successivamente a tale data.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 281/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano. Il titolo recava condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, la parte creditrice proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente il Collegio esclude che l’assenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio imponesse l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Il rilievo d’ufficio è stato infatti rappresentato in sede di trattazione, con verbalizzazione. Secondo l’orientamento richiamato, l’assenza in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio, non essendo dovuto l’avviso quando si ponga a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio.
Nel merito, il ricorso è inammissibile per genericità della procura. Questa è stata rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe di parte e difensore, e notificata in copia informatica in allegato alla PEC contenente ricorso e relata, tutti in documenti distinti. La procura non indica né il Tribunale amministrativo presso cui incardinare la controversia, né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione, limitandosi a delegare alla difesa nel “presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti”.
Il Collegio richiama l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., che esige la procura speciale con indicazione dell’oggetto, delle parti, dell’autorità adita e di ogni elemento utile all’individuazione della controversia. L’unica eccezione è la procura apposta in calce o a margine del ricorso, che si incorpora in esso: eccezione non estensibile, in applicazione dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, all’ipotesi di copia informatica di foglio separato. Il rispetto di tale formalità certifica l’autografia della sottoscrizione, ma non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo, né l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso.
Il Collegio prende quindi distanza dall’orientamento che considera valida la procura digitalizzata allegata alla PEC o alla busta telematica, ritenendolo in dissonanza con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, e non alla notificazione o al deposito.
Quanto alla sanabilità del vizio ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. civ., il Collegio nega il potere di rinnovazione, poiché l’esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità da rinvenirsi inderogabilmente al momento della proposizione. Anche l’errore scusabile è escluso: la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire.
Il ricorso, notificato il 24 novembre 2025, è pertanto dichiarato inammissibile. Per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025 non è più ammessa la regolarizzazione previa concessione dell’errore scusabile. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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