Termini perentori della VIA e silenzio del Ministero dell’Ambiente (TAR Sardegna n. 739 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale stabiliti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 sono perentori, ai sensi del comma 7 della medesima disposizione. Il criterio di priorità nell’esame dei progetti fondato sulla maggiore potenza installata, introdotto dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, non legittima di per sé il mancato rispetto del termine di conclusione dei procedimenti avviati con altre istanze, in assenza di un provvedimento organizzativo che ne declini in concreto portata ed effetti. Il numero elevato di istanze in valutazione non assume portata recessiva rispetto alla perentorietà dei termini e non giustifica una loro disapplicazione di fatto. Il parere negativo del Ministero della Cultura non elide l’obbligo di pronuncia espressa del Ministero dell’Ambiente, che deve comunque procedere alla valutazione. La riapertura della fase di consultazione è illegittima quando non corrisponda a modifiche progettuali idonee a giustificarla.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 23 novembre 2022 istanza di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto agrivoltaico da realizzarsi nel Comune di Sassari, con potenza di 41,1684 MWp. Il Ministero dell’Ambiente ha verificato la completezza della documentazione e in data 6 marzo 2023 ha pubblicato l’avviso al pubblico, assegnando sessanta giorni per osservazioni e pareri. La fase di consultazione si è chiusa il 5 aprile 2023.

La Commissione tecnica PNRR-PNIEC, tenuta a predisporre lo schema del provvedimento di VIA, è rimasta inerte. La Soprintendenza speciale per il PNRR ha reso un parere negativo in modo irrituale, prima del parere della Commissione. Nonostante la sollecitazione del 25 luglio 2023, il Ministero non ha concluso il procedimento. La società ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene pacifico che i termini procedimentali dell’art. 25 del T.U.A. siano stati superati senza conclusione del procedimento. Richiamando il consolidato orientamento dello stesso Tribunale e della giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che, esaurita la fase di consultazione, il Ministero è tenuto a concludere l’iter entro termini che riguardano tanto il provvedimento finale quanto le fasi prodromiche, con attivazione del potere sostitutivo in caso di inerzia.

Quanto al criterio di priorità dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, la difesa erariale sostiene che il progetto, di potenza inferiore alla media di circa 70 MW, si collochi in una fascia di bassa rilevanza. Il Collegio supera l’eccezione: l’introduzione di un criterio legislativo di priorità basato sulla maggiore potenza non può di per sé legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione dei procedimenti incardinati con altre istanze. In assenza di un provvedimento generale che declini in chiave attuativa il generico criterio di priorità, non può ammettersi una sospensione ex lege e a tempo indeterminato dei termini. Né nella fattispecie risulta adottato alcun provvedimento di sospensione.

Il numero elevato di istanze in corso, osserva il TAR, impone misure organizzative interne alle Amministrazioni, ma non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno sforamento dei tempi normativamente imposti. Una diversa lettura comporterebbe la disapplicazione de facto della normativa sui termini, che costituisce garanzia di certezza dei rapporti e di efficacia dell’azione amministrativa. Sul punto il Collegio richiama anche Cons. Stato, Sez. IV, ord. 20 maggio 2024, n. 1882.

Quanto alla riapertura delle consultazioni, motivata dalla trasmissione volontaria di documentazione integrativa, il TAR rileva che la società si è limitata a depositare il benestare al PTO e una lettera di intenti con una società agricola, senza apportare modifiche o integrazioni al progetto. La decisione di riaprire l’avviso al pubblico appare pertanto ultronea e soprassessoria, in assenza di modifiche progettuali tali da giustificare una regressione procedimentale.

Infine, sul parere negativo della Soprintendenza, il Collegio ricorda che l’art. 25, comma 1, del T.U.A. prevede che, anche in caso di pareri negativi o elementi di dissenso, l’autorità competente procede comunque alla valutazione. Il parere del Ministero della Cultura non conclude l’iter né implica un arresto procedimentale, restando possibile attivare la procedura di composizione del contrasto ex art. 5 della legge n. 400/1988. Il ricorso è accolto, con ordine alla Commissione di predisporre lo schema entro sessanta giorni, al Direttore generale di adottare il provvedimento entro i successivi sessanta e al Capo del Dipartimento di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori novanta. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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