Obbligo vaccinale e sospensione del dipendente in malattia o in congedo (TAR Marche n. 247 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, convertito nella legge n. 76/2021, si applica a tutti i lavoratori appartenenti alle categorie ivi individuate, anche quando fruiscano di congedi ordinari o straordinari o si trovino in stato di malattia. La prescrizione non è legata al concreto e attuale svolgimento del servizio, ma si ancora al dato astratto e generale dell’appartenenza del singolo alla categoria, anche per presidiare l’effettività dell’obbligo e arginare condotte elusive. Unica causa di esonero è la sussistenza di certificate ragioni di salute ostative all’inoculazione. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione è legittima e proporzionata, in ragione della temporaneità, dell’assenza di conseguenze disciplinari e della conservazione del posto. Al lavoratore sospeso non spettano stipendio, contributi né assegno alimentare, di natura assistenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente pubblico, veniva sospeso dal servizio con decorrenza 15 dicembre 2021 e fino al 10 marzo 2022, in applicazione dell’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, per inosservanza dell’obbligo vaccinale. La sospensione comportava la perdita del diritto alla retribuzione e agli altri compensi o emolumenti, oltre che dei benefici previdenziali e di carriera.
Il lavoratore impugnava il provvedimento di sospensione, la determina di calcolo dei giorni e il rigetto del ricorso gerarchico, chiedendo altresì il risarcimento del danno. L’amministrazione si costituiva per resistere. La controversia giungeva così all’esame del giudice amministrativo, che la tratteneva in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconduce le articolate censure a due tematiche. La prima riguarda la pretesa inapplicabilità dell’obbligo vaccinale al dipendente assente per infermità o in ferie, sul presupposto che, non dovendo svolgere prestazioni lavorative, verrebbe meno la ratio della disposizione. La seconda investe la legittimità costituzionale dell’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021 sotto il profilo degli artt. 1, 2, 3, 4, 32, 35 e 36 Cost.
Quanto al primo profilo, il TAR ritiene consolidato l’orientamento secondo cui l’obbligo e la correlata sospensione trovano applicazione per tutti i lavoratori delle classi individuate, ancorché fruiscano di congedi (tra le tante, TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 284 del 2024; TAR Liguria, Sez. I, n. 856 del 2023; TAR Puglia, Bari, Sez. I, n. 1114 del 2022). La legge considera la vaccinazione requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa e individua quale unica causa di esonero le certificate ragioni di salute ostative, richiamando l’art. 4, comma 2, D.L. n. 44/2021.
La disposizione non lega dunque la prescrizione al concreto svolgimento del servizio, ma la àncora al dato astratto dell’appartenenza alla categoria. Rilevano la transitorietà dell’inabilità, essendo il dipendente destinato a rientrare in servizio una volta guarito, e l’esigenza di presidiare l’effettività dell’obbligo, arginando ogni condotta elusiva (Cons. Stato, Sez. III, n. 8329 del 2023). La ratio non è solo quella di prevenire il contagio sul luogo di lavoro, ma di assicurare la copertura vaccinale di interi comparti (Corte cost. n. 185 e n. 186 del 2023). Irrilevante resta quindi lo stato di malattia al momento della sospensione.
Sul secondo profilo, il Collegio richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 14 e n. 15 del 2023, che hanno dichiarato non fondate le medesime questioni, e non ravvisa ragioni per riproporle. La sospensione è stata ritenuta rispettosa del principio di proporzionalità per la temporaneità, l’assenza di conseguenze disciplinari e la conservazione del posto, in sintonia con l’obbligo di sicurezza degli artt. 2087 cod. civ. e 18 del D.Lgs. n. 81/2008. In applicazione del principio di corrispettività, al lavoratore non spettano stipendio e contributi, né l’assegno alimentare, escluso dalla stessa disposizione e giudicato legittimo dal Giudice delle leggi (TAR Lazio, Roma, Sez. I-Stralcio, n. 22972 del 2024; TAR Umbria n. 957 del 2024).
L’infondatezza della parte impugnatoria esclude i profili risarcitori. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative e in considerazione dell’evoluzione del quadro giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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