Tariffe autostradali: la scadenza della concessione non blocca l’adeguamento annuale (TAR Lazio n. 10614 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scadenza della concessione autostradale non determina l’automatica cessazione degli effetti delle clausole convenzionali che disciplinano l’aggiornamento annuale delle tariffe di pedaggio. Durante il regime di prorogatio, in cui il concessionario uscente prosegue la gestione sino al subentro del nuovo affidatario, la convenzione originaria conserva efficacia vincolante e continua a regolare i reciproci rapporti economici. La mancata approvazione del nuovo piano economico finanziario non può legittimare l’arresto del procedimento di adeguamento tariffario, trattandosi di istituti teleologicamente distinti: l’aggiornamento tariffario è funzionale a rendere aderente la remunerazione del concessionario all’andamento del rapporto, mentre l’aggiornamento del PEF è volto alla verifica dell’eventuale necessità di riequilibrio concessorio. All’accoglimento dell’impugnativa consegue l’obbligo di rinnovata valutazione della proposta tariffaria da parte dell’Amministrazione, il cui nucleo tecnico-valutativo non è sindacabile in sede giurisdizionale se non nei limiti della manifesta illogicità.

Il Fatto

La società concessionaria dell’autostrada del Brennero impugnava il decreto ministeriale che, per l’anno 2023, aveva approvato l’aggiornamento tariffario nella misura dello 0,00 per cento, in luogo del 4,28% richiesto. Il diniego era motivato con riferimento alla scadenza della concessione del 30 aprile 2014 e alla mancata predisposizione del piano economico finanziario transitorio previsto dalla Delibera CIPE n. 38 del 2019. La società deduceva la violazione delle clausole convenzionali e l’illegittimità dell’arresto procedimentale, chiedendo l’annullamento del provvedimento e l’accertamento del proprio diritto all’incremento tariffario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il primo motivo di ricorso, richiamando un consolidato orientamento della Sezione. Ha rilevato come l’art. 25 della convenzione obblighi il concessionario uscente a proseguire nell’ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione, senza dettare regole derogatorie per l’adeguamento tariffario. La permanenza della gestione in capo alla società implica la vigenza dell’intero assetto convenzionale, inclusi gli artt. 7 e 11 che disciplinano le procedure di aggiornamento tariffario e le ipotesi tassative di diniego, tra le quali non figura la scadenza della concessione.

Quanto al richiamo alla Delibera CIPE n. 38 del 2019, il Tribunale ha escluso che la pendenza del procedimento di approvazione del nuovo PEF possa determinare la sospensione dell’adeguamento tariffario. Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1098 del 2018, ha precisato che l’aggiornamento tariffario e l’aggiornamento del PEF perseguono finalità diverse: il primo adegua il corrispettivo alle condizioni concrete del rapporto concessorio, il secondo verifica l’eventuale necessità di riequilibrio della concessione. Invocare la mancata approvazione del PEF per arrestare l’aggiornamento tariffario determinerebbe un’impropria estensione delle ipotesi di sospensione procedimentale.

Il provvedimento impugnato è stato altresì ritenuto affetto da difetto di motivazione, non risultando comprensibili le ragioni per cui l’Amministrazione ritenesse inapplicabili le regole convenzionali di aggiornamento, né potendo il diniego essere motivato per relationem con il richiamo a un’istruttoria non allegata né esplicitata.

Il Tribunale ha, infine, respinto la domanda di accertamento del diritto all’incremento nella misura richiesta, poiché l’attività di verifica dei valori della formula tariffaria non è vincolata e richiede una specifica istruttoria sugli investimenti: l’obbligo conformativo si sostanzia nel riesercizio del potere valutativo, non nell’automatica applicazione della percentuale domandata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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