Cessazione della materia del contendere per satisfattivo pagamento nel giudizio di ottemperanza (TAR Puglia n. 926 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere consegue al soddisfacimento delle pretese azionate, allorché il ricorrente dichiari di aver ricevuto il pagamento di quanto liquidato dal giudice e rinunci al ricorso. La declaratoria di improcedibilità del ricorso presuppone l’accertata satisfazione dell’interesse sostanziale e processuale del ricorrente. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in presenza di giustificate ragioni, valutate con riguardo all’attività defensionale prestata e alle obiettive difficoltà dell’amministrazione nel dare esecuzione a un elevatissimo numero di statuizioni analoghe.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato, aveva ottenuto dal TAR Puglia, sede di Lecce, numerose sentenze che condannavano il Ministero della Giustizia al pagamento delle competenze legali, con distrazione in proprio favore. Le pronunce indicate in epigrafe erano state spedite in forma esecutiva e notificate all’amministrazione.
Con atto depositato l’11 marzo 2021 il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato. Nel corso del giudizio ha poi dichiarato di aver ricevuto dal Ministero, per il tramite della competente Corte d’Appello – Ufficio Ragioneria, il pagamento di quanto liquidato con le sentenze richiamate, e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere con rinuncia al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la sopravvenuta dichiarazione del ricorrente, che ha attestato l’integrale soddisfacimento delle pretese azionate in giudizio. Su tale presupposto ha fondato la qualificazione della vicenda processuale.
Il Tribunale ha ritenuto che, come dichiarato dallo stesso ricorrente, il soddisfacimento delle pretese attivate in giudizio determina la cessazione della materia del contendere. La verifica dell’intervenuta satisfazione dell’interesse ha assorbito ogni ulteriore valutazione sul merito dell’ottemperanza.
Quanto alle spese, il Collegio ha ravvisato giustificate ragioni per la compensazione. La decisione si fonda sulle caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, nonché sull’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e sulle conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso è venuto a trovarsi.
Il dispositivo ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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