Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Campania n. 4050 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ha, nei confronti dell’Amministrazione, un immediato valore conformativo-ordinatorio, sicché il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Il giudizio di ottemperanza presuppone che il giudicato sia stato notificato presso la sede reale dell’Amministrazione e che sia decorso il termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina fin d’ora il commissario ad acta. All’inerzia consegue la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere una sentenza che condannava il Ministero a erogargli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, dell’importo nominale di euro 500,00, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. La pronuncia non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione ai fini dell’esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero non aveva proceduto ad alcun pagamento. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la condanna alla penalità di mora, la nomina fin d’ora di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore. L’Amministrazione si è costituita solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della sentenza civile: essa ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo non si esaurisce nel riconoscimento astratto del diritto, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già accertati dal giudice civile.
Su questa base il Tribunale verifica i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata è passata in giudicato; è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nessuna prova di esecuzione è stata offerta dall’Amministrazione, che si è costituita solo formalmente e non ha dato attuazione al dettato giudiziale.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Ministero è ordinato di dare ottemperanza al giudicato, assegnando la Carta elettronica e accreditando sulla stessa l’importo nominale riconosciuto dal Tribunale, quale contributo economico destinato alla formazione professionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale si insedierà su istanza del ricorrente assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato. L’Amministrazione è inoltre condannata alla penalità di mora, fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dal giorno di comunicazione della sentenza e dovuta sino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario, con richiamo a TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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