Accesso all’offerta di rinegoziazione e onere di motivare l’oscuramento dei segreti tecnici (TAR Calabria n. 1583 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti di gara, l’opposizione di segreti tecnici e commerciali all’ostensione dell’offerta trova disciplina negli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023 e nell’art. 24 legge n. 241/1990, ma la stazione appaltante non può accogliere in modo automatico la richiesta di riservatezza dell’operatore. Il segreto tecnico va declinato secondo l’art. 98 d.lgs. n. 30/2005, richiedendo segretezza, rilevanza economica e misure di protezione adeguate. L’amministrazione deve esigere la dimostrazione della natura realmente riservata delle informazioni e motivare il diniego. In caso di oscuramento immotivato, il giudice amministrativo ordina l’esposizione dei documenti, consentendo l’oscuramento delle sole informazioni per le quali sia provata un’attuale esigenza di tutela.

Il Fatto

La ricorrente, affidataria di una convenzione Consip per il servizio integrato energia nel lotto comprendente la Calabria, aveva ricevuto dalla Regione la richiesta preliminare di fornitura e trasmesso il proprio piano tecnico economico in vista dell’adesione alla convenzione.

La Regione ha invece valutato una proposta di prosecuzione contrattuale presentata dalla precedente affidataria ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), allegato II al d.lgs. n. 115/2008, avviando una comparazione tra le due offerte. All’esito, con nota del 17.02.2025, ha comunicato la preferenza per la proposta della controinteressata; con decreto dirigenziale n. 2567 del 25.02.2025 ha approvato la rinegoziazione, seguito dalla stipula del contratto. La ricorrente ha impugnato tali atti e chiesto l’ostensione della documentazione, ottenendone una versione quasi totalmente oscurata.

La Motivazione della Corte

Sul piano preliminare il Collegio disattende l’eccezione di tardività riferita alla nota con cui la Regione aveva consentito alla controinteressata di formulare la proposta: si tratta di atto privo di capacità lesiva, non comunicato, con cui l’amministrazione non ha accettato alcuna offerta. Diversa è la determinazione del 17.02.2025, che individua l’offerta preferibile e costituisce atto presupposto del decreto di rinegoziazione.

Poiché tale determinazione è stata notificata il 17.02.2025 e il ricorso il 20.03.2025, opera il termine perentorio di trenta giorni dell’art. 120, comma 5, c.p.a.. La domanda di annullamento è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. per omessa tempestiva impugnazione dell’atto presupposto, come già affermato dal TAR Marche, Sez. I, n. 597 del 2023.

Passando all’accesso, il Tribunale richiama il quadro dato dall’art. 24 legge n. 241/1990 e dagli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023: l’oscuramento è possibile solo previa comprovata e motivata dichiarazione dell’operatore. La nozione di segreto tecnico richiede i requisiti dell’art. 98 d.lgs. n. 30/2005, secondo l’insegnamento del TAR Toscana, Sez. IV, n. 1035 del 2024, e riguarda gli elementi di elevato contenuto specialistico che costituiscono il cuore del know how aziendale, come precisato dal Cons. Stato, Sez. V, n. 6448 del 2022.

La Corte richiama la giurisprudenza dell’Unione: l’amministrazione non è vincolata alla semplice affermazione di riservatezza dell’operatore e deve comunicare in forma neutra il contenuto essenziale dei dati, non essendo ammessa una prassi di accoglimento sistematico delle istanze di trattamento riservato (CGUE, C-927/19; CGUE, C-54/21).

Nel caso concreto la Regione ha disposto l’oscuramento in assenza di motivazione e ha tacitamente rigettato l’istanza sugli ulteriori atti richiesti. Il ricorso è quindi accolto: entro trenta giorni la Regione dovrà consentire l’accesso alla proposta e agli altri documenti, oscurando motivatamente le sole informazioni per le quali sia dimostrata un’attuale esigenza di tutela brevettuale o di privativa industriale o commerciale. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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