Riconoscimento titolo estero: l’Adeverinta è utile ma non necessaria (TAR Lazio n. 16797 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli abilitativi conseguiti in Romania, l’Adeverinta ministeriale costituisce un elemento istruttorio utile ma non necessario ai fini della decisione sull’istanza. La sua assenza, pertanto, non può fondare da sola il rigetto, perché il Ministero deve sempre procedere alla valutazione comparativa tra i percorsi formativi svolti nei due Stati membri, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite. Il diniego che assuma la sola carenza documentale come presupposto essenziale del rigetto, omessa ogni attività istruttoria, è illegittimo per difetto di istruttoria e violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE. Il procedimento deve inoltre rispettare il principio di collaborazione e il soccorso istruttorio, non essendo sufficiente la possibilità di presentare una nuova istanza completa.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del percorso di abilitazione conseguito in Romania, su specifica classe di concorso. A seguito di una precedente sentenza della stessa Sezione, che aveva accertato l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, questa ha adottato un espresso diniego. Il provvedimento si fondava sull’assenza di alcuni documenti, tra cui l’Adeverinta ministeriale indicante la disciplina insegnabile e la fascia di età degli alunni, il certificato relativo al c.d. Nivel II, la documentazione sulla durata legale dei percorsi e i programmi formativi completi.

La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007 e del principio di buona fede, la mancata comparazione dei percorsi e la mancata previsione di misure compensative, i termini troppo stringenti imposti per le integrazioni e la disparità di trattamento rispetto ad altri docenti. In via cautelare il Tribunale aveva sospeso il diniego ai fini del riesame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il motivo sulla violazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 22 del 2022, riconoscendogli portata assorbente. L’Amministrazione aveva attribuito alla mancanza dell’Adeverinta un rilievo centrale, qualificandola come documento fondamentale dell’istruttoria. Il TAR respinge questa impostazione e richiama la propria sentenza n. 13415 dell’8 luglio 2025, resa in un caso analogo.

Il quadro normativo è dato dalla Direttiva 2005/36/CE, recepita dal d.lgs. n. 206/2007, e dai principi di libera circolazione e proporzionalità del TFUE. La Corte di giustizia, con la sentenza 3 marzo 2022 in C-634/20, ha imposto di considerare l’insieme dei diplomi, dei certificati e dell’esperienza pertinente, procedendo a un confronto con le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale. Le previsioni della direttiva si applicano in via analogica anche ai procedimenti che ricadono nel campo di applicazione del Trattato.

Il Collegio rileva l’incoerenza del diniego con la ricostruzione dell’Adunanza Plenaria. L’art. 13 della Direttiva contempla sia l’attestato di competenza sia il titolo di formazione: se l’Adeverinta è ragionevolmente un attestato di competenza, il c.d. Nivel costituisce titolo di formazione, rilasciato da autorità competente di uno Stato membro. Non si può quindi ricavare dalla norma che l’istanza munita solo di Nivel sia in violazione dell’art. 13 e non meriti alcuna valutazione. La sentenza n. 18 del 2022 ha escluso che la mancanza dei documenti ex art. 13 sia automaticamente ostativa al riconoscimento, imponendo la verifica concreta del livello di competenza acquisito.

Quanto alla giurisprudenza europea invocata dall’Amministrazione, restano applicabili gli artt. 45 e 49 TFUE, che impongono di valutare le competenze acquisite e, in caso di corrispondenza solo parziale, di esigere le conoscenze mancanti o fissare misure di compensazione. Il Collegio sottolinea che sostenere il contrario contrasterebbe con il principio di proporzionalità: la direttiva consente misure modulabili, fino a tre anni di tirocinio formativo. L’Adeverinta ministeriale è dunque elemento utile ma non necessario: la sua assenza non può di per sé condurre al rigetto, dovendo l’Amministrazione effettuare una valutazione concreta dei Nivel e degli altri diplomi prodotti.

Il TAR accoglie anche il primo e il terzo motivo. I termini procedimentali dell’art. 51 della Direttiva e dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 sono ordinari e non perentori, ma il procedimento non ha rispettato il principio di collaborazione e il soccorso istruttorio: l’Amministrazione è rimasta inerte, ha assegnato termini stringenti e non ha valorizzato le integrazioni intervenute. Il provvedimento è annullato, con assorbimento del quarto motivo e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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