Ottemperanza per sentenza del giudice del lavoro sulla card docente (TAR Lazio n. 4110 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., ha carattere meramente esecutivo: il suo ambito è limitato all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo della pronuncia passata in giudicato, senza possibilità di integrazione o di nuovi accertamenti di merito. L’errore concernente il documento depositato nel fascicolo telematico, diverso da quello notificato alla controparte ma con deposito della copia completa del messaggio PEC consegnato, costituisce mera irregolarità e non incide sulla ricevibilità del ricorso, purché la notifica sia avvenuta nel termine perentorio. In caso di mancata prova dell’esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, il giudice accoglie la domanda e condanna l’Amministrazione a provvedere, nominando fin da subito un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento, senza che sussistano i presupposti per la condanna alle penalità di mora in assenza di una specifica e attuale richiesta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza passata in giudicato che riconosceva il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, per un importo complessivo di euro 2.500,00. Rimanendo l’Amministrazione inerte, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e l’adozione delle misure necessarie per la conformazione al giudicato.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva con atto di stile, senza fornire elementi sulla corretta esecuzione della pronuncia. La causa veniva trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 3 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato la ricevibilità del ricorso, rilevando che il ricorrente aveva notificato l’impugnativa al Ministero a mezzo PEC il 31 marzo 2025 e, in pari data, aveva depositato telematicamente la copia completa del messaggio PEC consegnato, comprensiva del ricorso corretto, unitamente a un diverso atto. Richiamando il precedente del TAR Lazio, sez. V-quater, n. 8925/2025, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso, essendo entrato nel fascicolo processuale tramite il deposito della copia integrale del messaggio PEC nel termine perentorio, sia ricevibile: l’errore relativo al documento depositato costituisce una mera irregolarità, non idonea a inficiare la tempestività dell’impugnazione.
Nel merito, il Tribunale ha ricordato che l’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., è proponibile per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato. La giurisprudenza citata (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 6942/2022) ha chiarito che, quando l’ottemperanza ha ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il processo ha natura meramente esecutiva, essendo limitato all’accertamento dell’omissione o dell’elusione e non potendo estendersi a valutazioni di merito proprie della cognizione.
Quanto all’onere probatorio, il Collegio ha evidenziato che, a fronte delle allegazioni del ricorrente sull’inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando i principi espressi in materia di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore (TAR Lazio, sez. III-ter, n. 22876/2025), il Tribunale ha tratto dall’inerzia dell’Amministrazione la fondatezza della pretesa, accogliendo il ricorso e condannando il Ministero a dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Collegio ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega, senza compenso, e con il potere di sostituirsi all’Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine concesso. Non ha invece ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna alle penalità di mora, rinviando a una eventuale valutazione in caso di perdurante inottemperanza, su specifica richiesta della parte ricorrente. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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