Impianti 5G in aree bianche PNRR: al Comune preclusa contestazione localizzativa (Cons. Stato n. 3527 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un’area come “bianca” o a fallimento di mercato, ai fini della realizzazione di reti 5G finanziate dal PNRR, è riservata allo Stato, che la opera mediante gli atti di gara e la relativa mappatura dei pixel. Tali atti, se non impugnati, sono efficaci e vincolanti, e il Comune non può rimetterne in discussione la classificazione in sede autorizzatoria. L’art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60/2024 (conv. in legge n. 95/2024) vincola la localizzazione degli impianti alla posizione dei pixel e deroga ai regolamenti comunali, senza attribuire margini di discrezionalità all’ente locale né subordinare l’autorizzazione all’assenza di siti alternativi. In presenza di parere positivo dell’ARPA sul rispetto dei limiti di esposizione, il Comune non può introdurre autonome valutazioni sanitarie né invocare il principio di precauzione.
Il Fatto
Una società, aggiudicataria del lotto del Piano “Italia 5G” nell’ambito del PNRR, presentava al Comune istanza di autorizzazione unica ex art. 44 d.lgs. n. 259/2023 per l’installazione di una nuova stazione radio base su un’area della quale aveva la disponibilità. Il Comune rigettava l’istanza, negando l’esistenza sul territorio di aree a fallimento di mercato, contestando la mappatura del 2021 e assumendo carenze documentali e l’assenza del titolo di disponibilità dell’immobile.
Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, accoglieva il ricorso della società, rilevando la violazione dell’art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60/2024 e l’illegittimità della richiesta di elementi progettuali non previsti dalla normativa speciale. Il Comune appellava, deducendo carenza motivazionale per relationem, erroneità nel merito e violazione del principio di precauzione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. La Sezione ritiene la fattispecie sovrapponibile a quella decisa dal TAR Lecce con la sentenza n. 1017/2025: la motivazione per relationem della sentenza impugnata è sufficiente, perché il giudice di primo grado ha ricostruito i fatti e non era tenuto ad affrontare profili mai prospettati in precedenza.
Il cuore della decisione è la riserva allo Stato della qualificazione delle aree. La Sezione afferma che la distinzione tra aree bianche, grigie e nere discende dai criteri euro-unitari e che il Piano Italia 5G interviene nelle sole aree in cui il mercato non raggiunge gli obiettivi di connettività entro il 2026. La mappatura dei pixel e gli atti di gara Infratel non sono stati impugnati dal Comune, nemmeno incidentalmente, e sono pertanto pienamente efficaci e vincolanti.
Ne deriva che l’art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60/2024 vincola la localizzazione alla posizione dei pixel e opera in deroga ai regolamenti comunali. La norma non riconosce all’ente locale alcun margine di discrezionalità e non subordina l’autorizzazione all’assenza di siti alternativi. Ogni contestazione fondata su mappature interne, su valutazioni di copertura “di fatto” o su elaborazioni tecniche successive è superata.
Quanto al profilo sanitario, la Sezione osserva che all’ARPA spetta la verifica della compatibilità con i limiti di esposizione elettromagnetica, non la misurazione delle velocità di trasmissione dati. Il diniego comunale si fonda su valutazioni astratte e generiche, estranee alle competenze dell’ente: in presenza di parere positivo dell’ARPA, il Comune non può invocare in modo autonomo il principio di precauzione né introdurre ulteriori limiti. L’appello è quindi infondato, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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