L’affidamento ingenerato dall’accordo con il Comune impedisce la demolizione del chiosco (C.G.A.R.S. n. 34 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’ordinanza di demolizione di un manufatto legittimamente installato su area in concessione demaniale marittima, adottata al termine di un intervento di riqualificazione, quando il Comune abbia ottenuto dal titolare la rimozione temporanea del chiosco e ne abbia consacrato in un protocollo scritto l’impegno alla ricollocazione. L’azione amministrativa deve svolgersi secondo i canoni di correttezza e buona fede e nel rispetto dell’affidamento ingenerato nel privato. Concorre l’illegittimità la violazione delle regole del procedimento, per il termine di cinque giorni invece dei novanta assegnato per la demolizione e per la mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

Il Fatto

La società appellata gestiva un chiosco su area in concessione demaniale marittima, realizzato previa autorizzazione rilasciata dal Comune alcuni anni prima. Il Comune chiese alla società di rimuoverlo temporaneamente per eseguire opere di riqualificazione del sito. L’intesa fu formalizzata in un protocollo scritto, sottoscritto dal privato e dall’amministrazione, con l’impegno alla ricollocazione del manufatto al termine dei lavori.

Riqualificato il sito, la società ricollocò il chiosco e accettò di condividere l’area con un’opera d’arte che l’amministrazione intendeva posizionarvi, come previsto da una delibera di Giunta. A conclusione dell’intervento, il Comune ordinò la demolizione del chiosco, ritenendo necessaria una nuova autorizzazione. Il TAR Sicilia, con sentenza n. 2434/2022, accolse il ricorso annullando l’ordinanza; il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge l’appello, condividendo le argomentazioni dei primi giudici. Il Comune aveva sostenuto che la ricollocazione integrasse una ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 380/2001, nel testo vigente in Sicilia, e richiedesse pertanto un nuovo titolo edilizio. La tesi non regge.

Il Collegio rileva che l’amministrazione ha agito in violazione dei principi di buona amministrazione, correttezza e buona fede. Il Comune ha ottenuto dal titolare, legittimamente installato nell’area in concessione, la piena disponibilità a rimuovere temporaneamente il manufatto, ingenerando così nel privato il legittimo convincimento, consacrato in un atto negoziale, di poterlo ricollocare eseguito l’intervento. La spontanea adesione del privato ha agevolato l’intervento comunale, che altrimenti avrebbe richiesto un iter più complesso, essendo il chiosco sede dell’attività imprenditoriale della società.

L’affidamento è stato più volte reiterato, anche in occasione della collocazione dell’opera d’arte sull’area in concessione: la delibera di Giunta espressamente indicava che l’opera dovesse coesistere con il chiosco dell’appellato. Il Comune, quindi, ha preteso un nuovo titolo per un manufatto già autorizzato e la cui permanenza era stata concordata.

A ciò si aggiunge la palese violazione delle regole del procedimento amministrativo. Il provvedimento ha assegnato un termine di cinque giorni, invece dei canonici novanta, per eseguire la demolizione, e ha omesso la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio. Tali carenze disvelano imprecisione nella stesura di un provvedimento che incide gravemente sugli interessi del privato. L’appello è pertanto infondato e la sentenza impugnata è confermata, con condanna dell’amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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