Elezioni consiglio metropolitano tra interesse legittimo e diritto di voto (TAR Sicilia n. 3141 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso elettorale la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 126, 129 e 130 cod. proc. amm., non è esclusiva e comprende le sole contestazioni sulla regolarità delle forme procedimentali di svolgimento delle elezioni e sui risultati, cui corrispondono posizioni di interesse legittimo. Appartengono invece alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui si fa valere la lesione del diritto di elettorato attivo, anche quando siano introdotte mediante l’impugnazione degli atti del procedimento elettorale. Il riparto si determina secondo il criterio del petitum sostanziale, avuto riguardo alla causa petendi e alla natura della posizione soggettiva azionata, e non al petitum formale. L’impugnazione dei verbali delle operazioni elettorali non radica di per sé la giurisdizione amministrativa quando la doglianza investa la legittimità costituzionale delle leggi elettorali e la conseguente compressione del diritto di voto.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino elettore e già consigliere comunale, ha impugnato davanti al TAR Sicilia i risultati delle elezioni del consiglio metropolitano di Catania svoltesi il 27 aprile 2025, il verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale del 28 aprile 2025 e la proclamazione degli eletti. L’azione è stata proposta una prima volta ai sensi dell’art. 130 cod. proc. amm. e poi, con separato ricorso, ai sensi dell’art. 29 cod. proc. amm., deducendo gli stessi motivi.
Il ricorrente ha sostenuto che la disciplina statale e regionale degli enti di area vasta — in particolare la coincidenza di diritto tra sindaco metropolitano e sindaco del comune capoluogo, il voto ponderato dei grandi elettori, il cumulo dei mandati e il disallineamento temporale degli incarichi — violi i principi costituzionali di uguaglianza, segretezza e libertà del voto, con conseguente invalidità derivata delle operazioni elettorali. Ha quindi chiesto l’annullamento degli atti e la proposizione di plurime questioni di legittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm.. Nel merito ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti in udienza, un possibile profilo di difetto di giurisdizione.
Il percorso argomentativo muove dal rilevo che oggetto del giudizio non è la regolarità del procedimento elettorale, ma il diritto del ricorrente, quale cittadino elettore, «ad un assetto organizzativo coerente con i principi costituzionali» e il libero esercizio del diritto di voto, asseritamente leso dall’illegittimità costituzionale delle leggi che disciplinano le elezioni. I verbali impugnati costituiscono atti meramente attuativi di tale disciplina.
Il Tribunale richiama i principi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 21262 del 2016, secondo cui la giurisdizione amministrativa sul contenzioso elettorale ha ad oggetto le sole operazioni elettorali, quali posizioni di interesse legittimo, mentre resta attribuita al giudice ordinario la cognizione delle controversie in cui si fanno valere posizioni di diritto soggettivo, come quelle connesse al diritto di elettorato attivo. La giurisdizione amministrativa in materia non è esclusiva, non essendo la materia elettorale compresa nell’elenco dell’art. 133 cod. proc. amm..
Tali principi sono stati condivisi dal giudice di appello (Cons. Stato, sez. II, n. 4578 del 2024; C.G.A. n. 620 del 2025), che ha ribadito come la qualificazione della posizione soggettiva, e non l’atto formalmente impugnato, determini il giudice munito di potestas iudicandi. Il Collegio osserva che il ricorrente ha perimetrato la propria azione lamentando la lesione del diritto di voto per la presunta carenza di uguaglianza tra i grandi elettori dei diversi comuni.
Ne consegue che l’impugnazione dei verbali non radica la giurisdizione amministrativa, poiché difettano contestazioni sulla regolarità delle forme procedimentali. La soluzione è coerente con il criterio del petitum sostanziale, confermato da Cass. Sez. Un. n. 6633 del 2025. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, salva la riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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