Demolizione di opera abusiva solo paesaggisticamente e competenza del Soprintendente (C.G.A.R.S. n. 31 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune è titolare di un potere generale di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e può ordinare la demolizione di opere eseguite in assenza di titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, anche quando l’immobile sia conforme sotto il profilo urbanistico e l’abuso attenga solo al vincolo paesaggistico. In tale ipotesi, tuttavia, il Comune è onerato di coinvolgere l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, che deve potersi esprimere sulla compatibilità paesaggistica dell’opera. Ove l’autorità di tutela non si sia pronunciata, la sanzione demolitoria non può essere irrogata in modo automatico, dovendosi valutare l’alternatività con la sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina vigente al momento della realizzazione dell’opera.
Il Fatto
L’appellante impugna la sentenza con cui il TAR Palermo ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza con cui il Comune le ha ingiunto la demolizione di un immobile ricadente in area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi della l.r. n. 78/1976. L’ordine si fondava sulla violazione del vincolo paesaggistico e sulla carenza dei nulla osta dell’ANAS, della Soprintendenza e della Capitaneria di Porto.
In primo grado l’immobile risultava edificato nel 1966, fuori dal centro urbano, in epoca anteriore alla legge ponte n. 765 del 1967 e quindi in regime di non necessarietà del titolo edilizio. Il TAR aveva ritenuto legittimo il provvedimento richiamando l’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. L’appellante contesta la competenza del dirigente comunale in materia di soli abusi paesaggistici, l’operatività del vincolo nel 1963 e l’assenza del vincolo ANAS al momento della costruzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il nodo nella possibilità per il Comune di ordinare la demolizione di un’opera conforme dal punto di vista urbanistico ma priva del nulla osta paesaggistico. La risposta è affermativa quanto al potere di vigilanza, ma con un limite procedurale rilevante.
I primi due commi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 attribuiscono ai Comuni una competenza generale di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia. A tale potere consegue quello di ordinare la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, anche su aree assoggettate a tutele specifiche. In tali casi il Comune provvede previa comunicazione alle amministrazioni competenti, che possono intervenire nel procedimento. La normativa di sorveglianza configura dunque una collaborazione tra Comune e Soprintendenza, con attribuzioni diversificate ma funzionali a interessi inscindibilmente collegati.
Nel caso concreto l’immobile è abusivo sotto il profilo paesaggistico. Il Comune, tuttavia, ha disposto la demolizione senza che la Soprintendenza si fosse espressa sulla compatibilità ambientale dell’opera. Il Collegio sottolinea che all’epoca della realizzazione la normativa prevedeva l’alternatività tra l’ordine di rimessione in pristino e il versamento dell’indennità pecuniaria.
Il richiamo è all’art. 15 della legge n. 1497/1939, che rimetteva al Ministero la scelta tra demolizione e pagamento di un’indennità equivalente alla maggiore somma tra danno arrecato e profitto conseguito. La previsione è transitata nell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004. Non è dato sapere se l’autorità di tutela avrebbe optato per la sanzione pecuniaria. Rilevano in tal senso l’assoluzione in sede penale, con formula “perché il fatto non sussiste”, e il mancato pronunciamento del Soprintendente sull’istanza di compatibilità paesaggistica.
Il Collegio accoglie inoltre il rilievo sull’assenza del vincolo ANAS nel 1966: la strada è divenuta autostrada solo con il DM 7 luglio 1966, di natura costitutiva ed effetti ex nunc ai fini del regime delle distanze. L’appello è pertanto parzialmente fondato e il provvedimento impugnato in primo grado è annullato nei termini di cui in motivazione, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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