Revocazione esclusa per errore di giudizio nel secondary ticketing (Cons. Stato n. 4144 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revocazione l’errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106 cod. proc. amm., consiste esclusivamente nel cd. abbaglio dei sensi, cioè nella falsa od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, che induca a ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato. Non integra il vizio revocatorio la contestazione dell’attività di valutazione delle risultanze processuali, delle domande, delle eccezioni o del materiale probatorio, né l’omessa considerazione di un documento, poiché in tali casi si configura un errore di giudizio estraneo al rimedio. L’errore revocatorio, inoltre, non può cadere su un punto controverso della causa, deciso con motivazione anche implicita, e deve essere decisivo. La mancata riproposizione del rinvio pregiudiziale non è deducibile in revocazione, non costituendo l’istanza una domanda in senso proprio. Le questioni di compatibilità eurounitaria e di costituzionalità restano irrilevanti nella fase rescindente.
Il Fatto
Una società attiva nel mercato secondario dei biglietti per eventi ha proposto ricorso per revocazione avverso una precedente decisione della Sezione Sesta, con la quale era stato respinto il suo appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva confermato la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. L’Autorità aveva accertato la violazione dell’art. 1, comma 545, legge n. 232/2016 e irrogato una sanzione pecuniaria, diffidando la società da ulteriori comportamenti illeciti.
La ricorrente ha dedotto errori di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., lamentando il travisamento degli elementi sulla natura di hosting attivo e sulla comparazione con un proprio precedente, l’erronea lettura della pronuncia di irricevibilità della Corte di giustizia UE, l’omessa riproposizione del rinvio pregiudiziale e il mancato esame di fatti rilevanti sul piano della proporzionalità. Ha chiesto la revocazione, un nuovo rinvio pregiudiziale o la rimessione alla Corte costituzionale, oltre al deferimento all’Adunanza plenaria per l’asserito contrasto di giudicati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, escludendo che alcuno dei vizi dedotti rientri tra le ipotesi tassative degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395 cod. proc. civ.. Richiamando un consolidato orientamento (Cons. Stato n. 5684 del 2020, n. 8245 del 2019, n. 7938 del 2019, n. 1108 del 2023, n. 11566 del 2022), ha ribadito che l’errore revocatorio è solo svista sulla percezione materiale degli atti e non investe l’attività interpretativa e valutativa del giudice. Analogo indirizzo è stato rinvenuto nella recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. un., n. 5792 del 2024).
Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché denuncia l’omessa valutazione di prove e argomenti sulla qualità di hosting attivo, materia oggetto di opposte deduzioni e già delibata. L’errore, inoltre, cade su un punto controverso e non è decisivo, poiché la Sezione aveva ritenuto la qualifica sostanzialmente irrilevante: la norma vieta in radice il mercato secondario svolto a fini commerciali. Parimenti inammissibile il secondo profilo, concernente la distinzione rispetto ai precedenti n. 4359 del 2019 e n. 7949 del 2022: trattasi di errore di diritto su punto controverso, non decisivo, data la non vincolatività del precedente e il conseguente rigetto dell’istanza di deferimento all’Adunanza plenaria.
Il secondo motivo è stato disatteso perché veicola censure di diritto, quali l’erronea interpretazione della pronuncia della Corte di giustizia e la violazione dell’obbligo di rinvio ex art. 267 TFUE. La Corte ha escluso ogni abbaglio percettivo: la pronuncia di Lussemburgo aveva dichiarato irricevibili i quesiti per inapplicabilità ratione personae della direttiva sul commercio elettronico a una società con sede in Svizzera, esonerando il giudice di appello dalla riproposizione. Ha richiamato la pronuncia Corte di giustizia UE, causa C-261/21, che riconosce la compatibilità con il diritto unionale di un sistema processuale che esclude la revocazione per lamentate violazioni del diritto UE da parte del giudice di ultima istanza.
Quanto all’omesso rinvio pregiudiziale, la Sezione ha confermato l’orientamento secondo cui l’istanza non è una domanda in senso proprio (Cons. Stato n. 1088 del 2022), non ravvisando ragioni per discostarsene. Ha poi precisato che, nella fase rescindente, non assumono rilevanza le questioni di compatibilità eurounitaria e di costituzionalità, potendo rilevare solo in esito all’accoglimento del gravame. Il quarto motivo d’appello era stato comunque percepito ed esaminato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Nota della Redazione
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