Affidamento diretto TPL non preferito rispetto alla gara a evidenza pubblica (Cons. Stato n. 9713 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel settore del trasporto pubblico locale la facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico, riconosciuta dall’art. 5, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e richiamata dall’art. 61 della legge n. 99/2009, non comporta alcuna prevalenza di tale modalità rispetto alla procedura a evidenza pubblica. Il considerando n. 23 del medesimo Regolamento, nel raccomandare la non obbligatorietà della gara per i contratti di modesta entità, non impone al legislatore nazionale di escluderla. La scelta tra le modalità di gestione del servizio è espressione di discrezionalità amministrativa e deve essere illustrata nella Relazione prevista dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022, con una motivazione congrua sulle ragioni di preferibilità della gara rispetto alle alternative. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della ragionevolezza e coerenza della motivazione.

Il Fatto

La società appellante gestiva dal 2001, in regime di affidamento diretto e con proroghe successive, i servizi di trasporto pubblico locale di competenza della Città metropolitana di Venezia, che collegano Venezia alle località montane del bellunese e del Trentino. Nel gennaio 2023 l’Ente di Governo ha rettificato il precedente avviso di pre-informazione, optando per l’affidamento del servizio mediante procedura aperta ad evidenza pubblica. Con una deliberazione successiva ha confermato la gara e disposto la proroga del contratto in essere nelle more dell’espletamento della procedura.

La società ha impugnato tali atti davanti al TAR Veneto, che ha respinto le censure sulla scelta della gara, accogliendo solo i motivi relativi all’incompletezza della Relazione di affidamento e del PEF simulato. La società ha proposto appello, deducendo l’erronea convinzione dell’Amministrazione circa l’obbligatorietà della gara e il difetto di motivazione sulle alternative. Si sono costituiti il Comune di Venezia e la Città metropolitana.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile, dal d.lgs. n. 422/1997 al Regolamento (CE) n. 1370/2007, fino al d.lgs. n. 201/2022. L’art. 14, comma 1 indica tra le modalità di gestione l’affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, mentre l’art. 32 richiama, per il trasporto pubblico locale, anche gli strumenti previsti dalla normativa europea di settore. Da qui il primo argomento: il considerando n. 23 del Regolamento europeo consiglia la non obbligatorietà della gara per i contratti di modesta entità, ma non afferma la prevalenza dell’affidamento diretto.

La Corte sottolinea che tale indicazione non vincola il legislatore nazionale, il quale può imporre la gara senza violare il diritto eurounitario. L’art. 5, paragrafo 4, del Regolamento condiziona espressamente la facoltà di aggiudicazione diretta al fatto che non sia vietata dalla legislazione nazionale. Pertanto la scelta rimessa all’Ente resta discrezionale e non è sindacabile nel merito, salvo i profili di irragionevolezza e incoerenza.

Quanto al percorso istruttorio, il Collegio rileva che all’Assemblea è stata presentata la Relazione ex art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022, che illustra il quadro normativo e le deroghe alla gara e indica al Titolo 5 la procedura ad evidenza pubblica come modalità prescelta. Il Titolo 6 espone motivazioni di carattere normativo, qualitativo ed economico-finanziario, evidenziando il risultato economico negativo della gestione in corso e la possibilità di un’apertura al mercato concorrenziale. Il Titolo 10 dà conto del rifiuto della società di fornire dati aggiuntivi e beni.

La Corte richiama la Corte costituzionale n. 2 del 2014, secondo cui solo l’affidamento mediante procedure concorsuali realizza l’effettiva apertura del settore e il superamento di assetti monopolistici; la gara è strumento indispensabile per tutelare la concorrenza. Su questa base ritiene condivisibile la statuizione del TAR secondo cui, in caso di affidamento all’esterno, la scelta della gara non richiede una specifica e articolata motivazione.

Il Collegio respinge anche la censura sul difetto di presupposti della deliberazione assembleare: essa contiene una duplice motivazione, la seconda delle quali — indagare il mercato sollecitando gli operatori e comparandone le offerte — non è stata contestata e risulta conforme alle indicazioni costituzionali. La delibera va letta unitamente alla Relazione richiamata e fatta propria. Infine, la censura di disparità di trattamento rispetto ad altri affidamenti è generica, non avendo l’appellante provato l’identità assoluta delle situazioni, come richiesto da Cons. Stato, Sez. VII, n. 2493 del 2024. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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