Ottemperanza al giudicato e prova della notifica via PEC non contestata (TAR Sicilia n. 1017 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, la prova della notifica del titolo esecutivo trasmessa a mezzo PEC è fornita dalla ricevuta di accettazione e di consegna prodotta in giudizio. La mera forma .pdf del documento, priva del formato .eml, non ne inficia l’efficacia probatoria quando l’Amministrazione non lo disconosca e non contesti la mancata ricezione. In mancanza di contestazione, il fatto costitutivo della condizione di ammissibilità della domanda si ritiene provato. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 l. n. 669/1996 senza esecuzione, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. e per la nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, n. 746/2023 del 27.02.2023, era stato dichiarato il diritto delle ricorrenti — docenti — a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per plurimi anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa secondo il valore a ciascuna spettante, oltre accessori ex art. 16, comma 6, l. n. 412/1991.

Il titolo passava in giudicato, come da attestazione del giudice del lavoro del 25 luglio 2024, ed era notificato all’Amministrazione il 5 luglio 2023. Non avendo il Ministero dato esecuzione, le ricorrenti proponevano ricorso per ottemperanza, chiedendo ordinarsi il pagamento delle somme, anche a mezzo commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare della prova della notifica del titolo esecutivo, condizione di ammissibilità della domanda. Le ricorrenti avevano prodotto la scansione in formato .pdf, attestata conforme all’originale, delle ricevute di accettazione e di consegna della PEC trasmessa all’indirizzo dell’Amministrazione, con deposito del 18.02.2025.

Il TAR riconosce che il mero .pdf della ricevuta, a differenza del formato .eml, non consente di verificare il contenuto del messaggio. Ritiene tuttavia che tale limite non assuma rilievo decisivo nel caso concreto: il documento non è stato disconosciuto dall’Amministrazione resistente, né questa ha eccepito la mancata ricezione della notifica del titolo. In difetto di contestazione, il fatto costitutivo della condizione di ammissibilità deve ritenersi provato.

A sostegno, il Collegio richiama un proprio precedente di poco anteriore, reso su fattispecie analoga, e la giurisprudenza amministrativa in tema di onere di contestazione. Il percorso argomentativo valorizza quindi il principio dispositivo e l’onere di allegazione e contestazione della parte resistente, anche nel rito dell’ottemperanza.

Superata la preliminare, il TAR rileva che dalla notificazione della sentenza è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996 e che l’Amministrazione non ha fornito prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al giudicato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione mediante pagamento nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Nomina fin d’ora, per l’ulteriore inadempienza, il commissario ad acta nel Direttore generale della competente Direzione ministeriale, senza compenso, con facoltà di delega ad altro dirigente, per provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della perdurante inerzia. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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