Appello nel rito appalti, vale il termine dimezzato anche senza aggiudicazione efficace (Cons. Stato n. 9714 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto l’aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica si applica il rito speciale in materia di pubblici appalti, che comporta il dimezzamento dei termini processuali e quindi anche di quello per la proposizione dell’appello. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 92, 119, comma primo, lett. a) e 120 Cod. proc. amm., l’appello è soggetto a trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in difetto di notificazione, a tre mesi dalla pubblicazione. L’appello notificato oltre tale termine è irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) Cod. proc. amm. Il dimezzamento opera in ragione della materia oggettivamente considerata, a prescindere dalla circostanza che l’aggiudicazione sia divenuta nel frattempo inutilizzabile per intervenuta esecuzione dei lavori.
Il Fatto
Una società aveva partecipato a un’indagine di mercato indetta da un Comune per l’affidamento dei lavori di manutenzione della rete idrica comunale, presentando l’unica offerta pervenuta, con un ribasso del 24% sull’importo dei lavori. L’amministrazione, con propria determina, ritenne di poter prescindere dalla valutazione di quella offerta, invocando i principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 36 del 2023: l’impresa aveva in precedenza inoltrato una diffida per il pagamento del corrispettivo di lavori già svolti, sicché non appariva opportuno aggiudicare la commessa a un operatore che aveva dato origine a una vertenza non definita. Il Comune procedette quindi ad affidamento diretto in favore di altra società.
La società esclusa impugnò gli atti davanti al TAR, che con sentenza n. 122/2024 accolse in parte il ricorso, limitatamente alla domanda di accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti, dichiarando improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento e aggiudicazione, essendo nelle more intervenuta l’integrale esecuzione dei lavori. Il Comune ha proposto appello, deducendo violazione dell’art. 50, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 36/2023 e illogicità della motivazione. L’appellata ha eccepito in via preliminare la tardività dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina anzitutto l’eccezione di tardività, per ragioni di pregiudizialità logica, in quanto idonea di per sé a definire il giudizio. L’appellata sostiene che, attenendo la controversia all’aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica, debba trovare applicazione il rito speciale dei pubblici appalti, con dimezzamento dei termini processuali, compreso quello per l’appello.
Il Collegio richiama il combinato disposto degli artt. 92, 119, comma primo, lett. a) e 120 Cod. proc. amm. e ne trae la conseguenza che, nelle ipotesi di controversie concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, l’appello è soggetto a termini dimezzati rispetto a quelli ordinari: trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in difetto, tre mesi dalla pubblicazione. Il principio è confermato da un orientamento consolidato, richiamato nel provvedimento (Cons. Stato, V, 14 febbraio 2022, n. 1077; 12 marzo 2021, n. 2150; 14 maggio 2012, n. 2745; VI, 12 febbraio 2014, n. 697).
La qualificazione della controversia discende dalla sua oggettiva riferibilità a una procedura di affidamento, non dal contenuto della decisione di primo grado né dall’esito che l’aggiudicazione ha avuto nel tempo. Il giudice di prime cure, del resto, aveva dichiarato improcedibile la domanda di aggiudicazione proprio per l’intervenuta esecuzione dei lavori, ma aveva comunque accertato l’illegittimità degli atti della procedura: ciò non trasforma il giudizio in una causa estranea al rito speciale.
Su questa base il Consiglio di Stato verifica i dati temporali della vicenda processuale e rileva che, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado e della sua notificazione nel giorno successivo, l’appello è stato notificato solo in data successiva alla scadenza del termine decadenziale. L’impugnazione è pertanto irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) Cod. proc. amm., per tardività della notificazione.
La particolarità della questione dedotta induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese del grado tra le parti. I motivi di appello sull’applicazione dell’affidamento diretto e sulla legittimità dell’azione amministrativa restano così assorbiti dalla declaratoria di irricevibilità, che esaurisce il giudizio sul piano processuale prima di ogni esame di merito.
Nota della Redazione
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