Obbligo del Comune di collaudare e prendere in carico le opere di urbanizzazione (TAR Sardegna n. 260 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo del Comune di prendere in carico le opere di urbanizzazione deriva direttamente dall’art. 28 della legge n. 1150/1942 e dalla convenzione di lottizzazione che ne recepisce il termine di cessione. Il mancato completamento di alcune opere non esime l’Amministrazione dal dovere di procedere al collaudo di quelle già realizzate e alla successiva presa in carico, previa acquisizione, eventualmente coattiva, della proprietà delle aree di sedime. Ove il collaudo dia esito negativo o le opere risultino incomplete, il Comune deve provvedere alla messa a norma, escutendo le fideiussioni e, in difetto, rivalendosi sui lottizzanti e, in via gradata, sugli aventi causa, obbligati propter rem. La posizione del privato che agisce per la presa in carico ha consistenza di diritto soggettivo, con esclusione dell’applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
I proprietari delle unità immobiliari del complesso “Residenza Le Onde” di Quartucciu e il relativo Condominio hanno diffidato il Comune a concludere il procedimento avviato per ottenere il collaudo e la presa in carico delle opere di urbanizzazione del primo stralcio del Piano di lottizzazione “Atzeri Sperandio e più”, oggetto di convenzione urbanistica del 15.12.1999.
Il Comune ha riscontrato negativamente con la nota prot. n. 0030233 del 5.10.2023, rilevando che le opere “non risultano in possesso” dell’Ente e che si resta in attesa della loro consegna. I ricorrenti hanno impugnato l’atto chiedendo l’accertamento dell’obbligo comunale e la condanna all’adempimento. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per genericità e il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari: la domanda è sufficientemente determinata, perché ancorata alle previsioni convenzionali richiamate nel ricorso, e il Comune è certamente legittimato passivo rispetto a un’azione che ne investe gli obblighi.
Quanto al primo motivo, il Tribunale esclude la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La posizione fatta valere ha consistenza di diritto soggettivo nascente dall’art. 28 della legge urbanistica, secondo l’indirizzo della Sezione (TAR Sardegna, Sez. II, n. 282/2018). Versandosi in rapporti paritetici, il preavviso di rigetto non è dovuto.
Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 11 della convenzione imponeva alla lottizzante di eseguire tutte le opere di urbanizzazione primaria entro dieci anni dalla stipula. Dalle risultanze emerge che solo parte delle infrastrutture è stata completata. Il Comune sostiene che, non essendo le opere ultimate, non sarebbero collaudabili né prese in carico.
La tesi non convince. Il Collegio afferma che il mancato completamento non esime l’Ente dal dovere di seguire e controllare la realizzazione delle opere, con la conseguenza che esso deve anzitutto procedere al collaudo di quelle già realizzate e all’acquisizione delle aree di sedime. Se il collaudo è positivo, segue la presa in carico; se negativo, il Comune deve procedere alla messa a norma, escutendo le fideiussioni e, ove ciò non sia possibile, rivalendosi sui lottizzanti e, in via gradata, sugli aventi causa.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa sulla natura propter rem delle obbligazioni convenzionali (Cons. Stato n. 199 del 2019) e precisa che tra gli obbligati vanno annoverati anche i ricorrenti, acquirenti degli immobili. Il Comune deve adempiere entro nove mesi dalla comunicazione della sentenza, senza che il collaudo si traduca in un rinvio sine die. Le spese sono compensate per la complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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