La società mista non può contestare l’affidamento in house dell’intero ambito (TAR Piemonte n. 1847 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La società mista, il cui oggetto statutario è limitato alla gestione del servizio per il quale è stata costituita e per il quale si è svolta la gara a doppio oggetto, non è legittimata a impugnare i provvedimenti con cui l’ente d’ambito scelga l’affidamento in house del servizio idrico integrato all’intero ambito territoriale ottimale. La sua capacità giuridica e di agire resta funzionalmente vincolata allo scopo istitutivo, che le preclude la partecipazione a gare indette da enti terzi e, dunque, l’utilità dell’eventuale annullamento. Non sussiste difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quando gli atti impugnati attengono all’organizzazione e non all’esercizio del servizio idrico, senza incidenza diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche.

Il Fatto

La ricorrente è una società mista pubblico-privata che gestisce il servizio idrico integrato nel territorio di alcuni comuni dell’ATO 2; nei restanti comuni operano tre società in house e una società a totale partecipazione pubblica. Non raggiunta in sede di Conferenza dell’EGATO2 la maggioranza qualificata per la scelta del modello di gestione, la Regione ha esercitato il potere sostitutivo di cui all’art. 172, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, nominando un commissario straordinario.

Con decreto n. 1 del 28.02.2025 il commissario ha scelto l’affidamento in house a BCV S.p.a. quale gestore unico, con un cronoprogramma di adempimenti e la redazione della relazione ex art. 17, comma 2, d.lgs. n. 201/2022. La ricorrente ha impugnato il decreto e i successivi atti dell’EGATO2, tra cui la presa d’atto, l’approvazione della relazione e la convenzione di affidamento, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Si sono costituiti l’ente d’ambito, la Regione e l’affidataria con le sue socie, eccependo plurimi profili di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche, respingendola. L’art. 143, lett. a), R.D. n. 1775/1933, come interpretato dalle Sezioni Unite n. 2710 del 2020 e n. 18976 del 2017, radica la giurisdizione speciale solo per provvedimenti con incidenza diretta e immediata sul regime delle acque. Gli atti impugnati riguardano la scelta del modello di gestione e l’affidamento, dunque l’organizzazione e non l’esercizio del servizio; la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

È invece fondata e assorbente l’eccezione di difetto di legittimazione della ricorrente. La società contesta non la futura gestione unitaria, ma la scelta dell’in house che la estrometterebbe dalla possibilità di gestire il servizio mediante gara o società mista a doppio oggetto.

Il Collegio richiama la disciplina dell’art. 17 d.lgs. n. 175/2016: la società mista non può concorrere a gare di enti terzi, perché l’oggetto esclusivo della sua attività è lo svolgimento del servizio per cui è stata costituita. Secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 5289 del 2025, essa «non vive di vita propria» e resta funzionalmente collegata allo scopo istitutivo, che ne delimita la capacità e le preclude il campo d’azione.

Poiché l’oggetto di ASM Vercelli è limitato ai territori dei comuni partecipanti, la società non potrebbe comunque partecipare alle eventuali gare che l’EGATO2 avviasse in caso di accoglimento del ricorso. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda e la complessità delle questioni anche in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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