Affidamento in prova: basta l’avvio del percorso di revisione critica (Cass. pen. Sez. I n. 26013 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio prognostico richiesto dall’art. 47 Ord. pen. non può fondarsi, in senso negativo, sulla sola gravità del reato, sui precedenti penali o sulla mancata ammissione di colpevolezza. Né può pretendersi, in positivo, la prova che il condannato abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato: è sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalitàemerga che tale processo sia stato almeno avviato. Il giudice di sorveglianza deve valutare il comportamento successivo ai fatti, per verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della personalità. La declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare per superamento dei limiti di pena deve riferirsi al provvedimento di cumulo effettivamente posto a base dell’istanza, non ad altri titoli esecutivi richiamati dalla difesa.
Il Fatto
Il condannato, in esecuzione di pena per effetto di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale, ha presentato istanza di ammissione alla detenzione domiciliare e all’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la prima domanda per superamento del limite di pena previsto dall’art. 47 ter, comma 1 bis, Ord. pen., e ha respinto la seconda per mancanza delle condizioni di legge.
Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione di legge quanto alla somma delle pene derivanti da titoli diversi; vizio di motivazione sul rigetto dell’affidamento; contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha preteso l’avvio di un percorso di revisione critica. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo per genericità. Il ricorrente ha argomentato muovendo da un provvedimento di cumulo diverso da quello che ha dato origine all’istanza. Il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti effettivamente richiamato dalla richiesta e dall’ordinanza impugnata è quello che ha determinato la pena in relazione a una pluralità di sentenze di condanna, non solo alle due indicate in ricorso. La pena finale è stata quantificata in tre anni e sei mesi di reclusione, mentre la pena oggetto di conversione nella sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è stata detratta, come segnalato nel provvedimento impugnato. La declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare, pertanto, è esente dal vizio dedotto.
Quanto agli altri motivi, esaminati congiuntamente, la Corte rileva che il Tribunale di sorveglianza ha compiuto una seria e congruamente motivata verifica delle condizioni per la concessione della misura. Ha valorizzato i reati già oggetto di condanna e quelli per cui pendono procedimenti, nonché la sorveglianza speciale cui il condannato è sottoposto e la sua condizione di persona che vive da sola.
La Corte richiama il principio per cui, ai fini dell’affidamento in prova, non si può prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati, ma è necessaria la valutazione del comportamento successivo ai fatti, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della personalità (Sez. I n. 7873 del 2023; Sez. I n. 31420 del 2015; Sez. I n. 31809 del 2009; Sez. I n. 1501 del 1998).
Ribadisce poi che non possono assumere decisivo rilievo, in senso negativo, la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che dall’osservazione della personalità emerga che tale processo sia stato almeno avviato (Sez. I n. 43863 del 2024; Sez. I n. 1410 del 2020; Sez. I n. 773 del 2014).
Il ricorrente, però, non ha specificamente dedotto l’avvio di quel percorso, limitandosi ad affermarlo, né ha indicato altri elementi positivamente valutabili. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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