Confisca di prevenzione: onere del terzo intestatario tra pericolosità e buona fede (Cass. pen. Sez. 1 n. 17208 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge n. 1423/1956, richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, legge n. 575/1965, come novellato dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011; è pertanto escluso il sindacato sulla motivazione, salvo che essa risulti inesistente o meramente apparente, integrando in tal caso la violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato. La confisca di prevenzione, anche quando applicata in via disgiunta, presuppone l’accertamento, sia pure incidentale, della pericolosità sociale del proposto, la quale costituisce la “misura temporale” dell’ambito applicativo della misura: sono ablatori solo i beni acquistati nel periodo in cui la pericolosità si è manifestata. Il terzo intestatario che contesti la confisca ha l’onere di allegare circostanze di fatto dimostrative dell’effettivo impiego di risorse economiche proprie nell’acquisto del bene, non essendo sufficiente, a differenza del terzo creditore, la prova della sua buona fede.
Il Fatto
Con decreto del 24 marzo 2025 la Corte di appello di Venezia, pronunciando sull’impugnazione proposta dalla terza interessata, revocava parzialmente la confisca di prevenzione applicata dal Tribunale di Venezia a carico del proposto, limitatamente alla quota del 42,86% del valore di un immobile intestato alla ricorrente. La revoca riguardava le somme versate sul conto corrente della donna da un soggetto terzo, ritenute di provenienza lecita, mentre era confermata l’ablazione per la parte di provvista riconducibile al convivente della ricorrente, in collegamento con il proposto e con il clan di appartenenza di quest’ultimo. Avverso tale decreto la terza interessata proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per il difetto di motivazione in ordine alla natura illecita delle singole dazioni di denaro, sostenendo la legittimità delle operazioni commerciali sottostanti.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente ricostruisce il perimetro del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e avallato da Corte cost. sent. n. 106 del 2015, secondo cui il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, con esclusione del vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Viene altresì richiamato l’arresto delle Sezioni Unite n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, per cui la pericolosità sociale costituisce la misura temporale dell’ambito di applicazione della confisca: sono ablatori solo i beni acquistati nel lasso temporale in cui la pericolosità si è manifestata.
Nel merito, la Corte ritiene infondate le doglianze della ricorrente. Quanto al primo motivo, relativo al bonifico di 5.000,00 euro proveniente da una società, il Collegio osserva che la ricorrente non ha fornito gli elementi di tracciabilità bancaria necessari a comprovare la legittimità delle somme, rilevando peraltro discrasie temporali nella compravendita di due vetrinette da bar. Viene evidenziato che lo stesso proposto aveva ammesso che i flussi finanziari riconducibili alla donna erano da intendere come versamenti a lui riferibili, a titolo di cortesia concessa dal convivente di lei, rendendo non decisiva l’assenza di contiguità tra il rappresentante della società versante e il proposto.
Quanto al secondo motivo, concernente i versamenti effettuati dal convivente, la Corte rileva che la provvista utilizzata per l’acquisto dell’immobile derivava dalle attività illecite svolte dal convivente in collegamento con il proposto, come ammesso da quest’ultimo in sede di interrogatorio. Sul punto, la Corte richiama il principio di diritto espresso da Sez. 1, n. 42238 del 18/05/2017, Mancuso, secondo cui il terzo intestatario che contesti la confisca deve allegare l’effettivo impiego di risorse economiche proprie nell’acquisto del bene, non essendo sufficiente la mera dimostrazione della buona fede. In relazione al terzo motivo, concernente i versamenti di altri soggetti, la Corte esclude la buona fede della ricorrente, rilevando che le consegne di merci avvenivano presso il suo indirizzo e che non è ragionevole ipotizzare che un’organizzazione criminale faccia transitare somme illecite sul conto di un soggetto estraneo e inconsapevole.
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Nota della Redazione
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