Truffa aggravata e remissione tacita di querela: rigetto del ricorso (Cass. pen. Sez. II n. 25312 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa aggravata, la mancata comparizione della persona offesa all’udienza non integra remissione tacita di querela ai sensi dell’art. 152, comma terzo, n. 1, cod. pen. quando non risulti che il querelante fosse stato citato in qualità di testimone. La condizione di procedibilità sussiste ove agli atti risulti una valida denuncia-querela, il cui accertamento integra questione processuale di legittimo accesso del giudice di cassazione. La disciplina della procedibilità applicabile resta quella vigente al momento del fatto e della proposizione dell’atto di appello, restando irrilevante l’introduzione successiva di una nuova figura di reato.
Il Fatto
La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena nei confronti dell’imputato, confermando il giudizio di responsabilità per il reato di truffa aggravata. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 2, quarto comma, cod. pen. e all’art. 640, secondo comma, n. 2-ter, cod. pen., per asserita mancanza della condizione di procedibilità. La persona offesa, pur regolarmente citata, non si era presentata e la denuncia-querela non sarebbe mai stata acquisita. Da ciò il ricorrente traeva la volontà implicita di rimettere la querela, invocando l’art. 152 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto rilevato che, contrariamente a quanto contestato, risulta agli atti del procedimento la presenza di una valida denuncia-querela, presentata dalla persona offesa presso un Commissariato di polizia. Tale accertamento è stato possibile perché la questione ha natura processuale e rientra nel legittimo accesso del giudice di legittimità al fascicolo, secondo il richiamo alle Sezioni Unite n. 42792 del 31/10/2001.
Nel merito, la Corte ha osservato che, al momento del fatto e della proposizione dell’atto di appello, il reato era ancora procedibile d’ufficio. La condotta di truffa era stata commessa in data anteriore all’introduzione della nuova figura di reato e contestata nella forma aggravata ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., in relazione all’art. 61, n. 5, cod. pen.
Il numero 2-ter dell’art. 640, secondo comma, cod. pen., che prevede l’aggravante quando il fatto sia commesso a distanza mediante strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l’identificazione, è stato introdotto con la legge 28 giugno 2024 n. 90. Nella formulazione più recente il delitto è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze del secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter. La Corte ha però precisato che tale disciplina sopravvenuta non incide sul regime applicabile al fatto oggetto di giudizio.
Quanto alla prospettata remissione tacita di querela, la doglianza è stata disattesa. Ai sensi dell’art. 152, comma terzo, n. 1, cod. pen., la rimessione tacita ricorre quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza nella quale è stato citato come testimone. Nel caso esaminato non risulta, ma è soltanto asserito dal ricorrente, che la persona offesa fosse stata citata in tale qualità: difetta dunque il presupposto normativo della fattispecie.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato e rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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