Ricorso avverso provvedimento del giudice dell’esecuzione va qualificato come opposizione (Cass. pen. Sez. II n. 35168 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione decide sull’istanza di revoca della confisca rientra tra le altre competenze previste dall’art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., il quale individua nell’opposizione davanti allo stesso giudice l’unico rimedio esperibile. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale ordinanza, anziché essere dichiarato inammissibile, va riqualificato come opposizione, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis. L’esito è imposto dalla necessità di non privare l’interessato della fase di riesame davanti al giudice dell’esecuzione, dotato di cognizione piena. Qualificata l’impugnazione come opposizione, gli atti vanno trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento.

Il Fatto

Nel luglio 2023 militari dell’Arma sequestravano cento banconote da 500,00 euro, denaro rinvenuto il giorno precedente e consegnato spontaneamente agli operanti. Il Pubblico ministero chiedeva l’archiviazione del procedimento instaurato a carico di ignoti, non essendo emersa la provenienza né l’appartenenza delle banconote. Con decreto del 10 giugno 2024 il G.I.P. del Tribunale di Verona disponeva l’archiviazione e la confisca del denaro in sequestro.

Il difensore dell’interessato chiedeva al giudice dell’esecuzione la revoca della confisca e la restituzione delle somme. Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 18 febbraio 2025, confermava la confisca; avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione degli artt. 127, 666 e 676 cod. proc. pen., per avere il giudice deciso de plano senza fissare l’udienza in camera di consiglio. Con il secondo motivo eccepisce l’erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 927, 928 e 929 cod. civ., sostenendo che, stante l’esito negativo delle indagini, sarebbe dovuta essere data comunicazione al Sindaco per consentire gli adempimenti e l’acquisto della proprietà a titolo originario.

La Corte affronta preliminarmente la qualificazione dell’impugnazione. Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione decide un’istanza di revoca della confisca rientra tra le altre competenze dell’art. 676 cod. proc. pen., che rinvia all’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. Tale norma individua quale unico rimedio esperibile l’opposizione davanti allo stesso giudice che ha reso il provvedimento di rigetto, sia che questi abbia deciso correttamente de plano, sia che abbia provveduto irritualmente ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. (richiamati Sez. III n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone e Sez. II n. 22078 del 18/04/2023, Iovino).

Il Collegio aderisce al principio secondo cui il ricorso in cassazione avverso le ordinanze emesse ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., anziché essere dichiarato inammissibile, va riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, in forza del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, richiamando Sez. VI n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Sez. V n. 503 del 11/11/2014, Viti, Sez. III n. 39515 del 2017, Tre Emme Auto e Sez. I, ord. n. 3063 del 15/09/2023, Quarto.

Diversamente opinando, l’interessato sarebbe privato della fase di riesame davanti al giudice dell’esecuzione, che, a differenza del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è deputato a esaminare tutte le questioni che il ricorrente non ha potuto sottoporre a un giudice di merito. Qualificata l’impugnazione come opposizione, la Corte dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per l’espletamento della relativa fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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