Affidamento infragruppo e ribasso: escluso il silenzio-assenso sul controllo del concedente (TAR Liguria n. 944 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo esercitato dal concedente sul ribasso dichiarato dal concessionario per l’affidamento infragruppo non è un atto autorizzativo, ma un atto di vigilanza che segue l’esercizio dell’attività del privato. Esso resta pertanto estraneo all’ambito di applicazione del silenzio-assenso di cui all’art. 20, legge n. 241/1990, non essendovi un potere autoritativo cui sia subordinata l’attività privata, ma una regola convenzionale cui le parti del rapporto concessorio devono attenersi. Spetta al concessionario calcolare il ribasso secondo il criterio dei contratti similari e al concedente verificare la rispondenza della procedura alla regola convenzionale e la correttezza del risultato. Il sindacato sul provvedimento di rideterminazione involge attività vincolata, con conseguente insussistenza del dedotto eccesso di potere.
Il Fatto
La ricorrente, concessionaria della progettazione, costruzione ed esercizio di una tratta autostradale, ha comunicato al Ministero l’intenzione di affidare a una società collegata i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza di un determinato lotto. Nel comunicare l’affidamento infragruppo, la società ha indicato un ribasso del 4,040%, determinato come media dei ribassi per lavori similari aggiudicati da altro soggetto mediante procedure a evidenza pubblica negli ultimi sei mesi, da applicare al corrispettivo calcolato sul listino di riferimento.
Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, il Ministero ha sciolto la riserva inizialmente formulata — con cui aveva segnalato il superamento dei limiti applicabili agli affidamenti infragruppo — e ha quantificato il ribasso nella misura del 16,06%. La società ha impugnato tale provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 20, legge n. 241/1990 e dei principi di ragionevolezza e buon andamento, oltre all’eccesso di potere: a suo avviso, per effetto della comunicazione del ribasso si sarebbe formato il silenzio-assenso, con illegittimità della rideterminazione intervenuta a distanza di quasi tre anni e a lavori in larga parte eseguiti. Il Ministero ha eccepito il difetto di competenza territoriale e, nel merito, l’inapplicabilità dell’istituto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza territoriale. Gli atti dell’amministrazione concedente relativi a tratte autostradali circoscritte producono effetti limitati al territorio interessato: il provvedimento incide sulla configurazione tecnico-economica di un lotto che insiste interamente in ambito locale, con effetti circoscritti al livello regionale. La competenza del giudice del luogo resta quindi ferma, con carattere residuale di quella del TAR Lazio.
Nel merito, il Tribunale richiama l’orientamento del Cons. Stato, sez. V, n. 6698 del 2022, che ha escluso l’applicabilità della disciplina sul silenzio-assenso a fattispecie analoghe. Nella specie non esiste un potere autoritativo per legge cui sia subordinata un’attività privata: vi è invece una regola convenzionale cui le parti del rapporto concessorio, e in primo luogo il concessionario, devono attenersi.
La qualificazione dell’atto è decisiva. Quella che viene definita autorizzazione all’applicazione del ribasso è in realtà un atto di vigilanza che segue l’esercizio dell’attività del privato, non la precede come ordinariamente accade per un atto abilitativo. Il concessionario calcola il ribasso applicando il criterio dei contratti similari; il concedente verifica la rispondenza della procedura alla regola convenzionale e la correttezza del risultato. Da qui l’estraneità della vicenda all’ambito del silenzio-assenso.
Il precedente invocato dalla ricorrente, che aveva ritenuto applicabile l’istituto, è considerato superato. Il Collegio sottolinea inoltre che il Ministero si era espressamente riservato di rideterminare il ribasso con la nota con cui aveva evidenziato l’insussistenza dei presupposti dell’affidamento infragruppo, laddove la società avesse comunque proceduto. Il dedotto vizio di eccesso di potere non sussiste, trattandosi di attività vincolata.
Il ricorso è dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 4.400,00, oltre spese generali al 15%, IVA e accessori.
Nota della Redazione
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