Ritardo Questura irrilevante se requisito lavorativo già venuto meno (TAR Emilia-Romagna n. 695 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ritardo dell’Amministrazione nel definire l’istanza di conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato non vizia il provvedimento di diniego quando il requisito richiesto dalla legge — la condizione di lavoratore occupato — è già venuto meno prima della scadenza del termine procedimentale. Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5 del d.lgs. 286 del 1998 ha natura sollecitatoria, sicché il suo superamento non determina alcuna decadenza né obbligo di provvedere in senso favorevole. La carenza di reddito costituisce motivazione legittima del rifiuto, non essendo prevista dalla norma la conversione in permesso per attesa occupazione. Nessuna omissione è imputabile all’Amministrazione in ordine a situazioni non rappresentate dall’interessato, restando salva la facoltà di proporre autonoma istanza per la concessione di un permesso per motivi di salute.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per protezione, chiedeva in data 18 febbraio 2020 la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. Solo il 24 febbraio 2023 la Questura comunicava che all’accoglimento ostava la carenza di un reddito idoneo a garantire una dignitosa esistenza. Dopo le osservazioni e la documentazione prodotte dalla straniera nel settembre 2023, l’Amministrazione notificava il provvedimento di diniego, recante anche l’ordine di espulsione.
La destinataria impugnava l’atto davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo che la lunghezza del procedimento le aveva impedito di trovare occupazione, essendo in possesso della sola ricevuta di rinnovo del titolo, e chiedendo comunque il rilascio di un permesso per motivi di salute, essendo affetta da una patologia grave.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ridefinisce il quadro alla luce della memoria depositata in vista dell’udienza, dalla quale emerge che la pratica per il rinnovo del permesso per motivi umanitari ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998 risulta ancora pendente. Su tale premessa il Tribunale esamina i due profili di censura.
Quanto alla situazione sanitaria, il TAR rileva che essa non è stata rappresentata all’Amministrazione nemmeno in sede di osservazioni. Nessuna omissione può quindi imputarsi alla Questura per la mancata valutazione della stessa, quantomeno al fine di escludere l’ordine di espulsione. Resta ferma la possibilità di formulare un’autonoma istanza per motivi di salute, idonea a tutelare la posizione di soggetto fragile: nessuna illegittimità riguarda un potere mai sollecitato.
Nemmeno l’assenza di riferimenti alla possibilità di rinnovo del permesso per protezione speciale inficia il diniego. Il Tribunale esclude la propria giurisdizione su tale titolo, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, e osserva che il separato procedimento è in corso di definizione: le pretese andranno fatte valere in quella sede. Il decreto impugnato risponde alla specifica domanda di conversione, e su tale esito non poteva influire la facoltà di chiedere in alternativa un titolo diverso.
Nel merito, il diniego si fonda sul fatto che la straniera, già dopo un mese dalla domanda, risultava disoccupata, non contemplando la norma la conversione in permesso per attesa occupazione. Ne deriva l’irrilevanza della, pur censurabile, lunghezza del procedimento: il requisito della condizione di occupato è venuto meno ben prima della scadenza del termine di sessanta giorni, ritenuto sollecitatorio dalla giurisprudenza consolidata. La pendenza della pratica, inoltre, non precludeva l’accesso alla sanatoria ex art. 103 del D.L. n. 34/2020 — come chiarito da Cons. Stato n. 859/2024 — né la possibilità di reperire un’attività lavorativa ex art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione dei giustificati motivi.
Nota della Redazione
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