Affidamento terapeutico e pericolosità sociale: necessario motivare la valutazione negativa (Cass. pen. Sez. 1 n. 398 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento in prova per fini terapeutici non può essere concesso al condannato ritenuto pericoloso, atteso che il programma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa. La pericolosità sociale deve tuttavia essere valutata sulla base di elementi specifici e attuali e non può essere desunta dai soli precedenti penali o da informative di polizia richiamati genericamente, senza indicarne la collocazione temporale e il contenuto. Il giudice di merito è tenuto a confrontarsi con le risultanze delle relazioni di sintesi che documentino un positivo percorso trattamentale e di reinserimento sociale.
Il Fatto
La persona condannata, tossicodipendente, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di Catania la concessione dell’affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 per l’esecuzione della pena residua. Il Tribunale aveva respinto l’istanza, ritenendo prevalente il giudizio di pericolosità sociale del richiedente, desunto dalla pluralità di precedenti penali, dalle informative negative di polizia e dalla ritenuta inidoneità del programma ambulatoriale proposto, nonché dal contatto con il Serd risalente al 2020 e considerato non significativo.
Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione per non avere il Tribunale valutato la risalenza dei precedenti nel tempo, il contenuto delle informative e le risultanze delle relazioni di sintesi favorevoli sul percorso di recupero.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione richiama il principio consolidato per cui il beneficio dell’affidamento terapeutico deve essere negato al soggetto pericoloso, ma precisa che la valutazione della pericolosità sociale deve essere adeguatamente motivata e fondata su elementi specifici.
Nel caso esaminato, il provvedimento impugnato ha considerato i precedenti penali senza specificarne la collocazione temporale rispetto alla richiesta di misura alternativa, impedendo di verificare la attualità del giudizio negativo. Analogamente, il giudice di merito ha richiamato le informative di polizia senza illustrarne il contenuto.
Quanto al contatto con il Serd, la Corte rileva che la relazione di sintesi dell’istituto di pena evidenzia che il percorso terapeutico era stato intrapreso successivamente al 2020, diversamente da quanto affermato nell’ordinanza, che aveva erroneamente considerato quel contatto come neutro sul piano preventivo. Il provvedimento risulta inoltre carente nella parte in cui segnala in modo assertivo l’inadeguatezza del programma proposto dal Serd, omettendo di confrontarsi con la relazione del 12 giugno 2025 che attestava il positivo percorso trattamentale, la possibilità di seguire il programma e il contesto familiare coeso e valido di supporto.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania affinché colmi il difetto di motivazione sui punti indicati, rimanendo libero nell’esito del nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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